Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Szabó: La competenza del vescovo eparchiale per la sanazione in radice del matrimonio

VESCOVO EPARCHIALE E SANAZIONE IN RADICE 159 dell’istituto giuridico (semplice atto amministrativo), in questo caso la mancanza dell’intervento sacramentale della Chiesa, espressa tramite l’assistenza rituale del sacerdote, è inevitabile. Tenendo conto di questa determinazione intrinseca alia natura della sanazione, a nostro parere, non è motivato trattare questo caso (e cioè la sanazione di un difetto della forma canonica) come un caso a parte, ehe esigerebbe di riservare la sua dispensa alia Sede Apostolica. Come sappiamo, la sanazione in radice è la forma speciale della convalidazione dei matrimoni che puö essere applicata solo in occasioni di gravi motivi. Nella maggior parte dei casi questo motivo è appunto il rigido rifiuto delle forme ecclesiastiche dello sposalizio di una delle due parti. Visto che in questa situazione la possibilità del rito sacro è fuori questione, quando la salvezza delle anime richiede ehe l’autorità ecclesiastica applichi l’istituzione giuridica, e cioè non consideri - nell’interesse dei rendere prevalente 1’efficacia dei consenso matrimoniale in sé sufficiente- le condizioni estemi, per loro natura accidentali, stabilite da sé stessa, non ci sono ragioni per dover sottrarre dalla propria sfera giuridica dei vescovi eparchiali la competenza di quel puro atto amministrativo ehe la detta convalidazione comporta. Siccome 1’obbiettivo della riserva riguardante la forma canonica nel caso particolare dell’istituzione giuridica della sanazione in radice -a causa dell’essenza di quest’ultima figura giuridica- non puö quindi realizzarsi a priori, sembra che nemmeno l’obbiettivo della legge (c. 1499) non permetta l’estensione della riserva dei c. 835 al caso particolare della sanazione (c. 852). (3-y) Nel nostro, caso tra le altre norme ausiliari dell’interpretazione della legge né le circostanze della formazione della norma, né il mens legislatoris danno delle informazioni cospicue. Sebbene gli schemi iniziali attribuissero ai gerarchi locali la competenza di risanare la forma in tutti i casi eccetto quando l’invalidità fosse sorta dalla mancanza della benedizione,18 cio che dal nostro punto di vista ha importanza è proprio il fatto che questa versioné non è stata mantenuta in seguito.19 Quanto alla mens legislatoris -benchè sia evidente 1’intento generale del legislatore per il rispetto della tradizione orientale- nel nostro caso attuale, come abbiamo potuto osservare, è appunto l’essenza dell’istituzione giuridica 18 Nuntia 8 (1979) 26-27; Nuntia 10 (1980) 52; Nuntia 15 (1982) 85-86. 19 Nuntia 24-25 (1987) 150; cf. Abbass, Two Codes (cf. nt. 13), 129.

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