Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 10. 1969 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1969)

Szemle – Rundschau - Csillag Pál: I Giuristi di origine africana nell’ Impero Romano. X, 1969. p. 184–187.

I GIURISTI DI ORIGINE AFRICANA NELL'IMPERO ROMANO 1. Per paese d'origine dei giuristi romani di origine africana nel mondó antico, intendő — im base alla suddivisione in pro­vince esistente al tempo dell'Impero Romano — i territori dell'Egitto, della Cirenaica, della provincia Africa, della Numidia, della Mauritania Tingitana e Caesariensis. Molte della città che sorgevano sul littorale di questi enormi territori governati come province deH'impero Romano erano abitate in parte da popoli di razza berbera, in parte da popoli libico-fenici, mescolati anche con altre razze. La loro vita attiva era assicurata dalla agricoltura e dal commercio basati su un sistema di medie e piccole pro­priété terriere, e su una progredita economia basata sulla schia­vitù. L'imperatore Commodo ave va organizzato uno speciale servizio di navi per il trasporto dell'ingente quantità di cereali provenienti da questi paesi e molto importanti per Roma. La romanizzazione del continente africano incominciö dopo che Giulio Cesare, nell'anno 46 a. C. sconfisse il re della Numidia Iuba presso Thapsos, sul littorale tunisio. Da allora la terra d'Africa fu invasa da coloni, commercianti e usurai provenienti da Roma e dall'Italia. Enormi territori delle province africane che differivano molto tra di loro per le condizioni economiche e politiche, caddero in mano ai senatori. La lingua latina incomin­ciö con una lotta tenace— ad affermarsi sulle locali lingue punica, berbera e camita. Nel frattempo, l'Africa veniva tenuta assieme da un lato dalla rete delle ben construite strade romane per com­battere il deserto, dall'altro dalla rete del diritto romano, in opposizione alle leggi straniere locali. 2. NelPindagine sui giuristi di origine africana della città di Roma e dell'Impero ha grande importanza la storia della colo­nizzazione africana con elementi etnici di origine italica non ancora del tutto identificati. Le differenze di opinione tra gli studiosi in merito alle condizioni delle colonie di emigrati italici e in par­ticolare sulla ripartizione dei coloni agricoli, è dovuta appunto alia mancanza di ricerche complete, regolari ed esaurienti sui reperti riguardanti l'Africa. Ma anche un esame superficiale dei reperti scritti dimostra già che nella vita delle province africane l'elemento italico aveva anche numericamente una funzione no­tevole nel ceto dirigente delle città e delle colonie dell'Africa appartenenti all'Impero Romano, poiché aveva in mano impor­tanti posizioni economiche, politiche e sociali. Nonostante cio, gran parte delle città dell'Africa mantennero anche sotto l'lmpero Romano le loro particolari organizzazioni antiche e locali. Questo ha una grande importanza nelle ricerche sull'intreccio degli elementi giuridici romani e stranieri nelle province. In Africa il forte ceppo berbero era governato in comune da pre­fetti romani e da capitribù indigeni. Questo fatto porto nel diritto amministrativo e nel fisco romano numerosi provvedimenti di origine e carattere locale. Nello sviluppo del diritto romano nelle province, oltre ai fatti summenzionati, ebbero grande im­portanza i latifondi di vaste proporzjoni. La situazione della popolazione, cioè dei client!, degli enfiteuti e dei debitori dipen deva dai grandi proprietari terrieri. Contro i conductores che avevano in affitto le grandi proprietà imperial i, scoppiarono in Africa numerose rivolte. 3. Dalla meta del 11° secolo d. C. appaiono sempre in maggior numero a Roma senatori, cavalieri, oratori e serittori di origine africana. Durante il regno dell'imperatore Severo, nel senato sono in maggioranza gli africani non solo rispetto a quelli pro­venienti dalle province occidental!', ma anche a quelli di origine italica. Severó, che proveniva anche lui da Leptis Magna, favori decisamente le città africane elevandone molte di rango. Cosi Alessandria ebbe l'onore storico di ottenere per prima un su о consiglio cittadino, mentre le più importanti citta dei nomos egi­ziani ottennero un'organizzazione municipale. Severó, contra­riamente alla pratica dei suoi predecessori, diede a tutti i soldati del suo esercito, indipendentemente dalla loro origine, il diritto di conquistare, in caso di doti eccezionali, qualsiasi rango mili­tare. Sotto questo imperatore fu data una funzione importante al praefectus praetorio, carica in generale occupata da giuristi experti e di buon nome. Anzi, anche giuristi di origine straniera come Papiniano, Paolo e Modestino occuparono questa posi­zione. Studiando appunto la provenienza di questi giuristi di origine straniera — prendendo in considerazione anche l'opi­nione di altri — Oswald Spengler (Untergang des Abendlands, И, 78, 82, 83) venne alla conclusione che tutti i classici giuristi romani erano araméi, che la storia del diritto latino scritto dopo l'anno 160 d. C. appartiene all'Oriente arabo, e anzi, che dopo l'imperatore Caracalla si trova un carattere orientale in migliaia di costituzioni. Naturalmente le affermazioni generalizzanti di Spengler sono discutibili. Ad ogni modo fa rifllettere il particolare che la seconda moglie di Settimio Severo, Iulia Domna, la madré di Caracalla, era figlia di un sacerdote siriaco. Il giurista Papi­niano invece — secondo História Augusta (SHA, v. Caracalla 8) — „Papinianum amicissimum fuisse imperátori Severo et, ut aliqui loquntur, adfinem etiam per secundum uxorem, memoriae traditur". Nel 212 fu appunto Caracalla a concedere con la Con­stitutio Antoniana de Civitate il diritto generale di cittadinanza romána. Con questo provvedimento l'imperatore elevo il diritto romano che portava in se un carattere nazionale romano italico, a diritto unitario di tutte le nazioni dell'Impero Romano. Per fortuna, questa costituzione imperiale fu conservata su un papiro greco. La vasta bibliográfia delle discussioni sorte intorno alla lacuna, che si trova in un punto importante del testo suddetto, fa supporre che non si poteva opprimere il diritto peregrino con un ordinamento dell'imperatore sostituendo con la detta consti­tuzione il diritto dell'Impero Romano. Ben più tardi — ancora all'epoca di Diocleziano — la cancelleria imperiale combatteva accanitamente contro il diritto „peregrinus populáris"', come Tau­benschlag spiega molto dettagliatamente nel suo saggio (R, 184

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