Leo Santifaller: Ergänzungsband 2/1. Festschrift zur Feier des 200 jährigen Bestandes des HHStA 2 Bände (1949)

I. Archiv-Wissenschaften - 7. Giovanni Praticö (Mantova): L’archivio pubblico di Mantova e il suo riordinamento sotto il governo di Maria Teresa

L'Archivio Pubblico di Mantova. 123 E ciö é quanto in riflesso al conveniente riordinamento dell’Archivio, ho 1’onore di sotto- mettere all’Ecc. V. ra, alia quale colla piű profonda venerazione m’inchino 1). Mantova, 19 Luglio 1755. Umilissimo devotissimo ed ossequioso Sérv. Francesco Edoardo Cotti Archivista pub.0.“ Questo piano, in data 16 agosto, viene spedito dal Consigliere Forti, con una sua rela- zione, al Governatore di Mantova, residente a Milano. II 6 settembre il Governatore a S. E. il Presidente Duca Emanuele Sylva-Tarouca, a Vienna, serivé: „L’Archivio pubblico di Mantova, ch’é un deposito di pubblici istrumenti, e di scritture di quasi due secoli e mezzo, poiché 1’Archivio antecedente al 1516 resto da un incendio con- sunto; siccome neltratto successivo, forse per timore di unaltro incendio, fu tutto disordinato e sconvolto, cosi dal 1722 in avanti si travagliö per sette anni da cinque persone al riordina­mento di esso, che per la guerra sopraggiunta nel 1733 non pote terminarsi. Essendo io dunque inteso, ehe vi erano da 3000 filze di antichi rogiti mescolati assieme, e confusi, e da 2300 libri delle estensioni, che necessitavano d’essere rilegati, eccitai questo Consigliere dei Consiglio di Giustizia di Mantova, e interinalmente della Giunta dei Censimento, Dottore Ferdinando Forti a proporre un piano per condurre a compimento la suddetta interrotta riadattazione; il quale sopra l’informazione dell’Archivista Cotti fu di sentimento, che in tre anni, mediante l’opera di quattro esperti Nótái, öltre quella di esso Archivista, possa il tutto perfezionarsi. A tal fine suggeri, che per ciascuno de’ quattro accennati individui era sufficiente 1’assegno di 15 Fiorini al mese, e di 24 ali’Archivista, in considerazione e de’ meriti fattisi, e della maggior sua fatica, e cosi 1008 Fiorini all’anno; a’ quali aggiunti altri Fiorini 575 per la rilegatura de’ libri, considerati un paolo 1’uno, la spesa totale, compresi gli accidentali, non eccederá li 3780 Fiorini, come si raccoglie dalle due Relazioni qui ingiunte, la prima dell’Archivista segnata A, e la seconda di detto Consigliere sotto la lettera B. Fatto il paragone della tenuitä di questa spesa della R. Camera, ehe ne riceve anche il compenso dalia partecipazione ehe gode nel registro degl’istrumenti, col decoro che alia Cittá risulta da un Archivio ben regolato, col comodo de’ Privati, e sopra tutto coi sperabili vantaggi del Reale Servigio nel contingibile scoprimento di documenti interessanti specialmente la materia de’ confini2), non ho esitato ad approvare l’enunciato Piano, e ad ordinarne l’ese- cuzione, sperando d’incontrare la superiore approvazione di V. E. in umiliarnele il reverente ragguaglio, come fo appunto ora, rassegnandomi con insuperabile ossequio“ 3). . . In pari data, il Governatore Cristiani dá disposizioni al Conte don Leone de Peyri, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, perché il piano venga sottoposto alia Giunta e da questa passi al Magi­strato Camerale per la pronta esecuzione. L’ 11 settembre il Conte Peyri assicura al Conte Cristiani ehe la Giunta ha gia passato il piano al Magistrato Camerale per essere subito posto in esecuzione. Ma il 13 settembre il Conte Cristiani serive al Presidente Peyri ehe, „essendosi presen- tata qualche difficoltá“, venga sospesa l’esecuzione del piano sino a nuovo ordine. Il sollecito e zelante Governatore si era accorto di avere commesso un grave errore. Non aveva rispettato la prassi burocratica ed era venuto menő al dovere di rendere principalmente ') A. S. M. — Arch. Gonz. — U. VI. b. 3582. 2) Era stato giá, istituito espressamente un „Archivio de’Confini“, alle dipendenze del Consiglio di Giustizia, a norma del piano inserito nel R. Dispaccio 25 settembre 1752, per la conservazione di tutte le scritture concernenti affari dei confini, onde prevenire ogni atto lesivo dei Sovrani diritti. (F. II. 1. b. 2061 e il piano per l’Archivio de’Confini in C. II. b. 87.) 3) A. S. M. — Arch. Gonz. — U. VI. b. 3582.

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