VJESNIK 12. (ZAGREB, 1910.)

Strana - 167

167 4° Che gl' alunni di questi collegi non possino sotto qualsi­uoglia pretesto et con le dimissoriali degl' ordinarij abbandonare quelle­parti, alcun partendo senza espressa licenza della sacra Congregatione, restino ipso facto suspesi a divinis con la riserua dall' assolutione come di sopra, perché questa pena li trattenerà a non correre dietro le commodita d' Italia et altri parti Christiane, com' hanno fatto sin' al présente. 5° Che non possin' essere assegnate prouisioni a missionarij di quelle parte non ostante 1' instanze o attestati d' ordinarij, se prima non saranno essaminati et conosciutti sofficienti o qui da persone de­putate o dall' illustrissimo mons. arciuescouo di Ragusa o dal reveren­dissimo mons. vescouo di Cattaro con 1' assistenza et consenso di due padri reformati, che pro tempore saranno in quell' hospitio, quali dou­ranno attestare con giuramento la sofficienza di detti missionarij. perche cosi s' ouuiara a moite fraudi et spese infruttuose. 6° Che li detti missionarij prouisionati debban' ogn' anno mandar alla sacra Congregatione 1' attestato non solo dell' ordinario, ma anco dei metropolitano della residenza loro nelle missioni destinateli. 7° Procedere contro gl' intrusi nelle parochie con le censure co­mmando quelle alli fautori coadiutori, o in qualsiuoglia modo coope­ratori loro, et insiem' anco a tutti quelli che li riconosceranno per cu­rati, facendo sopra di cio spedir un breue apostolico, et commetterne 1' essecutione a persona di zelo et prudenza, che douesse prima am­monire detti intrusi, et in caso d'emendatione assoluerli dalle censure incorse con restituire li curati legitimi nelle proprie parochie, et non riuscendoli la strada più mite seruirsi dei rigore con fulminare con dovute circunspettioni esse censure tenute grandemente in queste parti non solo da fedeli, ma dalli Turchi medesimi, massime quando sono fulminate a nome di Sua Santità riuerita con quella ueneratione, che si deue al vicario di Dio. 8° Commeter a soggetto prattico e cauto d' informarsi delle po­sessioni rendite et emolumenti di tutte quelle chiese parochiali, et hauer' anco il numero delle anime di ciascuna d' esse parochie cosi trans­mettere nota distinta alla sacra Congregatione, perché possa conside­rate esse rendite et bisogni dell' anime con discretezza propria termi­nare, che nelle parochiali più numerose et commode il paroco sia obligato tener il suo capellano o coadiutore con la débita subordina­tione, et le piu anguste et tenue unir' insieme per prouedere della ne­cessaria sustentatione al paroco. Et similmente connosciuta la nécessita d' alcuni luoghi essercitare con frutto il proprio della sua charità(?). 9° Prohibire, che nessuno possi ne per se, ne per interposta per­sona adoperare li Turchi per esser amesso agi' ordini o alla cura d' anime, aliter incorra in irregolarita della quale non possi esser di-

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