VJESNIK 12. (ZAGREB, 1910.)
Strana - 167
167 4° Che gl' alunni di questi collegi non possino sotto qualsiuoglia pretesto et con le dimissoriali degl' ordinarij abbandonare quelleparti, alcun partendo senza espressa licenza della sacra Congregatione, restino ipso facto suspesi a divinis con la riserua dall' assolutione come di sopra, perché questa pena li trattenerà a non correre dietro le commodita d' Italia et altri parti Christiane, com' hanno fatto sin' al présente. 5° Che non possin' essere assegnate prouisioni a missionarij di quelle parte non ostante 1' instanze o attestati d' ordinarij, se prima non saranno essaminati et conosciutti sofficienti o qui da persone deputate o dall' illustrissimo mons. arciuescouo di Ragusa o dal reverendissimo mons. vescouo di Cattaro con 1' assistenza et consenso di due padri reformati, che pro tempore saranno in quell' hospitio, quali douranno attestare con giuramento la sofficienza di detti missionarij. perche cosi s' ouuiara a moite fraudi et spese infruttuose. 6° Che li detti missionarij prouisionati debban' ogn' anno mandar alla sacra Congregatione 1' attestato non solo dell' ordinario, ma anco dei metropolitano della residenza loro nelle missioni destinateli. 7° Procedere contro gl' intrusi nelle parochie con le censure commando quelle alli fautori coadiutori, o in qualsiuoglia modo cooperatori loro, et insiem' anco a tutti quelli che li riconosceranno per curati, facendo sopra di cio spedir un breue apostolico, et commetterne 1' essecutione a persona di zelo et prudenza, che douesse prima ammonire detti intrusi, et in caso d'emendatione assoluerli dalle censure incorse con restituire li curati legitimi nelle proprie parochie, et non riuscendoli la strada più mite seruirsi dei rigore con fulminare con dovute circunspettioni esse censure tenute grandemente in queste parti non solo da fedeli, ma dalli Turchi medesimi, massime quando sono fulminate a nome di Sua Santità riuerita con quella ueneratione, che si deue al vicario di Dio. 8° Commeter a soggetto prattico e cauto d' informarsi delle posessioni rendite et emolumenti di tutte quelle chiese parochiali, et hauer' anco il numero delle anime di ciascuna d' esse parochie cosi transmettere nota distinta alla sacra Congregatione, perché possa considerate esse rendite et bisogni dell' anime con discretezza propria terminare, che nelle parochiali più numerose et commode il paroco sia obligato tener il suo capellano o coadiutore con la débita subordinatione, et le piu anguste et tenue unir' insieme per prouedere della necessaria sustentatione al paroco. Et similmente connosciuta la nécessita d' alcuni luoghi essercitare con frutto il proprio della sua charità(?). 9° Prohibire, che nessuno possi ne per se, ne per interposta persona adoperare li Turchi per esser amesso agi' ordini o alla cura d' anime, aliter incorra in irregolarita della quale non possi esser di-