ARHIVSKI VJESNIK 9. (ZAGREB, 1967.)

Strana - 120

dietro la ricognizione della legittimità del passagio della truppa stessa: avrà in mira prima di tutto prestare tale alloggio e ricovero nei luoghi di comunale ragione, che per avventura esistessero; e nel caso in cui l'urgenza del bisogno esigesse di far uso delle case de'privati abitanti per gli ufficiali, od anche per i soldati avrà cura di farne un giudizioso riparto, in modo che ciò abbia effetto col minore incomodo possibile. 24. Qualora i cittadini debban prestare l'alloggio, s'intende che debbano som­ministrare agli allogiati il fuoco, il lume ed il letto. 25. Per provvedere a tutte le occorrenze delle truppe sia di passaggio sia sta­zionanti, l'amministrazione comunale deve nominar il quartier maestro non derogando al quartier maestro attuale, dovendo servir questo articolo per i casi avvenire, previa però l'approvazione dell'amministratore governativo, dal quale importa moltissimo che siano conosciuti i nomi di queste inte­ressanti figure, e da cui perciò dovrà esser autorizzata la nomina. 26. Nel caso in cui occorresse di dover gettare qualche imposta sugli abitanti della comune per suplire a qualche spesa comunale, dovrà prima di tutto l'amministrazione racogliere le notizie relative allo stato, alle fortune ed ai possessi di ciascun abitante, onde poter sulla base de'relativi lumi fare un equo riparto, dell'imposta medesima, stabilire la quota rispettivamente - spettante a ciascuno. Questo riparto però, e questa determinazione di quota dovranno essere preventivamente approvate dall'amministratore governa­tivo. 27. Dovrà invigilare particolarmente, che nella propria comune non segva ven­dita di commestibili, che possan esser pregiudizievoli alla sanità, ed emer­gendo acortamente tale insalubrità de'commestibili, ne impedirà lo smer­cio, onde non segva in tal proposito alcun irreparabile danno. 28. Dovrà pure emergendo qualche contravenzione ai calmieri qualora siano stabiliti applicar ai contraventori le multe portate dalle leggi e dai rego­lamenti. 29. Quanto alla sanità sarà di lei l'obbligo l'invigilare se nella propria comune si manifesti qualche indizio di morbo epidemico, sia negli uomini sia negli animali, oppure qualche altra malattia perniciosa, come rabbia de'cani, e simili. Ove il morbo risulti contagioso, dovrà immediatamente dar tutte le disposizioni necessarie per impedirne o prevenirne la dilatazione, e denun­ziare tosto all'amministratore governativo l'occorrente per quelle ulteriori misure che potessero esser prese al caso unitamente alla commissione di sanità. 30. Lo stesso farà in rigvardo ai bambini esposti, ai sommersi, agli affogati, ai quasi morti di gelo, prestando loro l'analoga assistenza istantanea, e ri­ferendo poscia alla superiore autorità per le sucessive provvidenze. 31. Rapporto ai pazzi e furiosi, sarà dal suo instituto il mettere immediata­mente la persona in sicuro, onde non possa nuocere ad altri. Il di lei man­tenimento è a carico della famiglia: se questa è miserabile, spetta alla co­mune, e in sussidio di questa al governo. 32. Finalmente sorveglierà ad oggetto che non sia esercitato abusivamente l'ufficio di chirurgo, di medico, di speziale, e di levatrice da chi non vi sia

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