ARHIVSKI VJESNIK 1. (ZAGREB, 1958.)
Strana - 315
Articolo 15. La Direzione si riunisce di regola ogni settimana. L'invito viene fatto dal presidente o dal suo sostituto. La convocazione della Direzione è legale e quindi deliberante qualora vi sieno presenti almeno tre membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti l'oggetto viene considerato come respinto. Articolo 16. Non versando un socio per tre mesi consecutivi la quota stabilita, viene ritenuto dimissionario. L'espulsione della Società ha luogo quando un socio si rifiuta deliberatamente di osservare le disposizioni dello statuto ed i deliberati sociali, oppure lede in modo evidente l'interesse della Società. In simili casi la Direzione ha la facoltà di deliberare l'espulsione del socio, esponendo i motivi nella prossima adunanza generale. Articolo 17. La Società si ritiene per costituita qualora vi sieno inscritte almeno trenta persone. Articolo 18. Lo scioglimento della Società può venire deliberato da un'adunanza generale, nella quale vi siano presenti almeno tre quarti dei soci inscritti, e col voto di due terzi almeno. Il patrimonio della Società volontariamente disciolta va a benificio di altra Società che ha pari scopi e intendimenti. Articolo 19. , li caso di scioglimento non volontario della Società il patrimonio da essa abbandonato rimane affidato alle persone che da ultimo ne componevano la Direzione, le quali deliberando colleghialmente, lo dedicheranno a beneficio di un altra Società avente pari scopi e intendimenti. Articolo 20. In caso di divergenze fra i soci, o fra questi e la Direzione, delibere inappellabilmente il Giuri. Per la constituzione del Giuri ogni parte litigante nomina tre soci; questi unitamente nominano un settimo, che funge da presidente. In caso di disaccordo nella nomina di questo ultimo decide la sorte. Il presidente del Giuri decide in caso di parità di voti. Miscellanea: sv. 100 (XCIV), Poz. 4, br. 31830 Zadar, U. XU. 1897. Namjesništvo Kotarskom, poglavarstvu u Zadru. Die Statuten des Vereines «Democrazia sociale« mit dem Sitze in Zara entsprechen den Bestimmungen des Vereinesgesetzes vom 15/11 1867 RGBL. ZI. 134 insbesondere den der §§ 4,30 u. 31 desselben. Die Bildung von Filialen, Verbänden mit anderen Vereinen usw. (§ 33 des — 315 —