Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)
Dokumentumok - III. A társaság működésével és felszámolásával kapcsolatos dokumentumok
226 verà fidato la sua sorella Madda. Item che io non possa tenire seco li mia fratelli, né un di loro, se non con questo patto che detti mia fratelli non possino negociare per altri che per la nostra compagnia, ciascun debba haver l’anno di quelli il vitto et vestito et di più per salario ad aspri seicento l’anno, li quali però habbino a fare loro procuratore ser Scipion sudetto ad obligarli in solidum et a miglior tenente, con tutti i loro beni insieme con me e detto ser Scipione. Item che la compagnia debba dare ogni anno a ser Scipione sudetto aspri cinque mila per suo vitto et vestito. Et che io sia tenuto dare a esso ser Scipione bono, vero et iusto conto di quello, che ho administrato per conto suo fin hora ad ogni volontà di detto ser Scipione. Item che stando con me li mia fratelli, come ho detto di sopra, et che facendo qualche errore fora di compagnia nostra, overo negociando per compagnia, che per causa di error loro habbia la compagnia danno, voglio et mi obligo e tutti mia beni con esso loro, e tutti i lor beni in solidum et a miglior tenente pagare alla compagnia tutto quello, che sarà danegiato per error di mia fratelli o di un di loro. Et Iddio feliciti et prosperi in amore, cauta iustitia e bon guadagno. 1573 a dì detto io Marino Luca di Buccina sopradetto affermo quanto di sopra si contiene et scrissi il presente con mano mia propria. A dì detto io Scipion Michele di Bona afermo quanto di sopra si contiene. 2. Raguza, 1574. július 15. (Raguza, 1602. június 13.) Marino Bucchia kötelezvénye Scipione Bonénak Ragusa, 15. Juli 1574 (Ragusa, 13. Juni 1602) Schuldschein von Marino Bucchia für Scipione Bona [Részlet a társaság alapító szerződéséből, egy évvel előredátumozva.J Bucchia nem adósodhat el sem Budán, sem máshol török területen Bona kifejezett utasítása nélkül. [Auszug aus dem Gründungsvertrag der Gesellschaft, ein Jahr vor datiert.] Bucchia darf sich weder in Ofen noch in anderen türkischen Gebieten ohne ausdrückliche Anweisung von Bona verschulden.