Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)
Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589
193 sopra qualsivoglia navilio o vasello. Et vuol esser assecurato dal dì, hora et punto che li detti drappi son stati o saran carichi perfintanto ch’a buon salvamento arrivati saranno nel porto di Raugia et tutti salvi in terra saran discarichi senza danno alcuno. Et questo assecuramento si fa d’ordine et licenza de signori officiali sovra ciò deputati a ragione di 2 '/2 per cento. Et vuol esser assecurato da ogni caso, pericolo et infortunio di acqua, di fuoco, di getto in mare, di represaglie d’amici et d’inimici, di retentione da navi, galee, fuste et altri legni armati et disarmati, et da ogni altro caso, pericolo et infortunio divino et humano, possibile et impossibile, imaginabile et inimaginabile, ch’alli detti drappi avvenir potesse, non eccettuando alcuno; ponendo gli assecuratori in luogo dell’assecurato, sì come assecurato non fusse. Dichiarando che’l detto vasello, dove saran carichi li detti drappi, possa navigare per tutti i venti, avanti, a dietro, a orza, a poggia, a destra et a sinistra, et possa correre, sorgere et porteggiare in qualsivoglia porti, luoghi e spiagge, caricare, discaricare, in altri navilii tramutare et ogni altra cosa fare, che paresse et piacesse al patrone per benefitio et utile sì di detto vasello come di detti drappi, alli quali s’avvenisse qualche male (che Dio no’l voglia), che’l patrone, i marinari, l’assecurato et altri per loro possano comparire in ogni giuditio et fuori, et fare ogni cosa per recuperare senza alcun pregiuditio del presente assecuramento. Dichiarando che se in termine di 4 mesi non venisse nova alcuna di detto vasello, dove fussero caricati li detti drappi, che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assecurato subito scorso il detto termine. Dichiarando anchora che se alli detti drappi avvenisse qualche male (che Dio no’l voglia), che gli assecuratori con tutti i loro beni sieno tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assecurato in termine di 4 mesi dal dì della mala nuova havuta. Et non si possano difendere con alcuni statuti, ordini et leggi, anchorchè fussero legitimi, a quali tutti da hora rinuntiano, né con privilegi, né possano pigliar salvo condotti et presi non vagliano, né essaminare a perpetua memoria, né fare alcun difensione, se prima non haveran pagato, quanto ciascun di loro haverà assecurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando il detto vasello arrivato sarà nel porto di Raugia et li detti drappi salvi in terra haveran discaricato senza danno alcuno. Che Dio per tutto li prosperi. Amen. Io Stefano Francesco de Gradi assecuro per scudi centocinquanta scudi 150 Io Serafino Francesco di Caboga assecuro per scudi cinquanta scudi 50 Io Troiano Pasquale di Cerva assecuro per scudi cento scudi 100 Io Giovanni Marino di Resti assecuro per scudi cento scudi 100 Io Agostino Matteo di Pozza assecuro per scudi cento scudi 100 Io Giugno Bernardo di Cerva assecuro per scudi cento scudi 100 Io Nicolò Aloisio di Goze assecuro perscudi cento scudi 100 Io Piero Francesco di Goze assecuro per scudi cento scudi 100 Io Andrea Marino di Resti assecuro per scudi cento scudi 100