Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán - Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 2. (Budapest, 2009)
Dokumentumok - II. Scipione Bona itáliai szállítmányainak biztosításai 1580–1589
169 1. Raguza, 1580. október 12. Ragusa, 12. Oktober 1580 DAD Noli e Sicurtà di Notoria voi. 14. fol. 98r-100r. Die XII. octobris 1580. Col nome di Dio a buon viaggio, guadagno et salvamento. Ser Scipione Michele di Bona si assicura et vole esser assicurato per tutta quella somma et quantità delli denari, la quale dagli infrascritti assecuratori sarà dichiarita in et sopra li cori bovini seccatici per lui caricati nel porto di Ragugia sopra la nave nominata Santa Maria della Gratia et Santa Christina patroneggiata per Lorenzo di Vincenzo Chinde o per qualsivoglia altro, chi la patroneggiasse. Et vole esser assicurato dal dì, hora et punto che li detti cori sono stati caricati perfintantochè a buon salvamento arivati saranno in Napoli et tutti salvi in terra saranno discaricati senza danno alcuno. Et questo assicuramento si fa di ordine et licenza delli signori officiali a ciò deputati a ragione di 5 Vi per cento. Et vole esser assicurato da ogni caso, pericolo et infortunio divino et humano, possibile et impossibile, imaginabile et immaginabile, di acqua, di fuoco, di getto in mare, di represaglie d’amici et di nemici, di ritentione da navi, galere, fuste et altri legni armati et disarmati, et da ogni altro caso, pericolo et infortunio, quale alti detti cori intravenir potesse, non eccettuando alcuno; ponendo gli assecuratori in luogo dell’assicurato, sì come assicurato non fusse. Dichiarando che la detta nave possa navegare per tutti li venti, avanti, adrieto, a orza, a poggia, a destra et a sinistra, et possa scorrere, sorgere et porteggiare in qualsivoglia porti, luoghi et spiaggie, caricare, discaricare, in altri navigli tramutare et ogni altra cosa fare, che paresse et piacesse al patrone per benefitio et utile sì della nave, come di detti cuori, alti quali se intravenisse qualche disgratia (che Dio noi voglia), che il patrone, gli marinari, lo assecurato et altri per loro, possino comparire in ogni giuditio et extra, et far ogni cosa per ricuperare senza alcun pregiuditio del presente assecuramento. Dichiarando che se di detta nave non venisse nova alcuna in termino di mesi quattro, che gli assecuratori con tutti i loro beni siano tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assicurato subito scorso il detto termine. Dichiarando anchora che se alli detti cuori intravenisse qualche male (che Dio noi voglia) et venisse la mala nova, che gli assecuratori con tutti li loro beni siano tenuti di pagare, quanto ciascun di loro haverà assicurato in termine di mesi quattro dal dì della male nova havuta. Et non si possino diffendere con alcuni statuti, ordeni et leggi, anchorchè fossero leghimi, alli quali tutti da hora rinontiano, né con privilegii, né possino pigliar salvo condotti, et presi non vagliano, né esaminare a perpetua rei memoria, né far alcun atti di diffensione, se prima non pagaranno, quanto ciascun di loro haverà assicurato. Et gli assecuratori all’hora s’intendano haver guadagnato il loro risico, quando la sudetta nave a buon salvamento arivata sarà in Napoli, et li sudetti cori tutti salvi in terra haverà discaricato senza danno alcuno.