Vízügyi Közlemények, 1933 (15. évfolyam)

2. füzet - XVII. Kisebb közlemények

93 divenne così molteplice che il Duce giudicava degno di qualificarla come ,,una ini­ziativa il cui compimento basterà da solo a rendere gloriosa, nei secoli, la rivoluzione delle Camicie nere.' 1 Nella fig. 1. sono riportate le differenti opere riassunte sotto il termine boni­fica integrale. Oltre ai tre gruppi dei lavori principali : bonifica idraulica, bonifica agraria e boìiifica igienica appartengono alla bonifica integrale tutte le opere che — bensì in via indiretta — contribuiscono al perfezionamento della produzione, ovvero sono necessarie a garantire il benessere del popolo. Tali lavori sono : la costruzione delle strade, degli acquedotti, delle borgate rurali, l'elettrificazione rurale ecc. La bonifica integrale dunque è un concetto molto complesso e nel suo aspetto finale non è altro che la ruralizzazione d'Italia. Il governo fascista si è proposti fini che oltrepassano le barriere del tempo presente e mirano alla perfetta indipen­denza economica e politica dell'Italia. La via a tale independenza è tracciata dalla bonifica integrale. La grandiosità delle opere ed i capitali ingenti occorrenti per l'esecuzione di esse fa sì che il sussidio e la guida dello Stato sono indispensabili. Le leggi chiamate dai nomi dei legislatori Baccarini, Genala, Sacchi-Berto­lini, Ruini ecc., che riportansi sul concetto vetusto dell'attività bonificatrice, sono da riguardare solamente come tentativi per la soluzione legislativa dei compiti connessi alle bonifiche. Le leggi che hanno stimolato lo sviluppo veramente gran­dioso sono create dal governo fascista. La prima di esse, il Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, contiene tutte le norme regolatrici delle opere di bonifica delle paludi e dei terreni paludosi, classifica secondo l'importanza in opere di prima e di seconda categoria i territori da bonificare, determina la misura del sussidio dello Stato e dà infine l'elenco delle bonifiche di prima categoria. L'altra importante legge è il R. Decreto Legge 18 maggio 1924, n. 753 (Legge Serpieri ) che dà allo Stato il com­pito di eseguire le opere pubbliche necessarie alla bonifica agraria quando interes­sino più di un fondo del comprensorio. La più importante però è la legge 24 dicembre 1928—VII. n. 3134., detta anche Legge Mussolini, che riassume primamente sotto il termine bonifica integrale le opere di bonifica idraulica, agraria e stradale ; pre­scrisse che nei progetti di bonifica integrale si deve provvedere di acquedotti rurali ed estende il sussidio dello Stato sulla costruzione di borgate rurali. L'essenziale della Legge Mussolini stà nel fatto ch'essa qualifica le opere di bonifica integrale ad un programma nazionale e crea i fondamenti finanziale di questo grandioso programma. L'erogazione del concorso statale avviene in guisa di annualità tren­tennale. Per regolare il ritmo crescente dei lavori saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (già Ministero dell'Economia Nazionale), dall'esercizio 1930/31 in poi, stanziamenti per la bonifica integrale che crescono anno per anno fino all'esercizio 1943/44. La liquidazione totale di questo programma finanziale richiede 44 anni. La distribuziona dei concorsi dello Stato fra i vari gruppi di lavori è riportata nel (vedi p. 181.) prospetto II. Lasomma totale degli stanzia­menti ammonta a 9700 milioni di lire. Il valore scontato all'anno 1930 ad un inte­resse del 7-5% risulta 4045 milioni di lire. Sapendo che dalle spese dei lavori lo Stato impegnasi in media pel 00%, ai 4045 milioni di concorso statale corrispon­dono circa 7000 milioni di lire immobilizzate nel suolo in un quattordicennio. Il prospetto III. (vedi p. 182.) riassume il programma d'immobilizzazione, dimostrando anche le variazioni dei capitali da investire annualmente.

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