Századok – 2002
Dokumentumok - Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai IV/937
AZ 1862. ÉVI DUNA-KONFÖDERÁCIÓS TERVEZET DOKUMENTUMAI 951 1. Gli oggetti d'interesse comune saranno: la difesa del territorio federate, la politica estera e la rappresentanza all'estero, il sistema commerciale, abbracciante la legislazione commerciale, le dogane, le grandi vie di comunicazione, la moneta, pesi e misure. 2. Tutto ciö che concerne l'armata di terra e di mare, le fortezze ed i porti militari sarà regolato dalle autorità federali. 3. Gh Stati formanti la Confederazione non avranno rappresentanti particolari presso le corti straniere; non vi sarà che una sola diplomazia federale. 4. Non vi sarà che un solo sistema di dogane il cui prodotto sarà diviso fra gli Stati confederati sopra le basi che verranno fissate dalla Costituente. Non vi sarà per tutta la Confederazione che una sola legislazione commerciale. La Confederazione avrà pure unità di pesi e misure e unità monetaria. 5. La Costituente deciderà se l'Assemblea federale che eserciterà il potere legislativo e controllerà il potere esecutivo, debba essere costituita d'una sola Camera о di due come negli Stati Uniti d'America. In quest'ultimo caso la Camera dei rappresentanti sarà eletta secondo il numero di popolazione dei diversi Stati. Ogni Stato, grande о piccolo, avrebbe l'eguale numero di membri nel Senato, ciö che sarebbe una preziosa garanzia per i piccoli Stati. 6. II potere esecutivo sarà esercitato da un Consiglio federale eletto dall'Assemblea unica о dalle due Camere. Esso avrà pure la direzione délia politica estera sotto il controllo del potere legislativo. 7. La Costituente determinerà la lingua ufficiale délia Confederazione. Ogni membro del potere esecutivo о del poter legislativo federale potrà esprimersi nella lingua che gli è più famigliare. 8. La sede delle Autorità federali sarà alternativamente a Pest, a Bucarest, a Agram ed a Belgrado. 9. Il Capo dello Stato, in cui risiederanno le Autorità federali, sarà alternativamente il présidente del Consiglio federale e Capo interinale délia Confederazione. 10. Ogni Stato potrà darsi quella Costituzione interna che crederà più conveniente, purché essa non contenga principi contrari a quelli sanciti dal patto federale. 11. I rapporti fra le differenti nazionalità e le differenti religioni in ogni Stato potranno essere regolati sulle basi seguenti contenute nella Memoria del Comitate ungherese, pubblicata a Torino И 15 settembre 1860: a) Ogni Comune determinerà quale debba essere la sua lingua ufficiale. In questa lingua saranno stesi i processi verbali delle sue sedute, i rapporti e le lettere al Capo del Comitato, le sue petizioni al Governo ed alia Dieta. Ogni Comune deciderà pure quale debba essere la lingua d'insegnamento nelle sue scuole. b) Cosi pure ogni Comitato deciderà a maggioranza di voti quale debba essere la sua lingua amministrativa. In questa lingua saranno stesi i suoi processi verbali ed i suoi protocolli, nonchè le sue corrispondenze col Governo. Nella stessa lingua saranno spediti i decreti e le risposte del Governo. c) I membri della Dieta potranno nelle discussioni parlamentari far uso di una lingua qualunque del paese.