Folia Theologica 7. (1996)

Péter Szabó: Opinioni sulla natura delle "chiese sui iuris" nella canonistica odierna

CHIESE SUI IURIS 243 sembra che almeno il potere esecutivo non possa essere effettuato da questi organi nemmeno in teória. Infatti l’amministrazione per sua natura dev’essere perpetua, il che richiede degli organi permanenti, di cui le province, anche secondo il diritto latino attuale, sono prive. (Questa ca­pacité non puô essere attribuita nemmeno al metropolita, ehe non è più di un semplice primus inter pares, la cui figura non per caso è stata recen- temente qualificata corne un puro ricordo storico.28) Cosl — seppure anche la provincia ecclesiatica sia una porzione del popolo di Dio fornita di una struttura giuridica ehe la rende in una certa misura compatta e distinguibile — la differenza di queste due realtà nep- pure oggi è semplicemente quantitativa. (In taie ipotesi si potrebbe anco­ra pariare dell’ecclesialità delle province, quantunque con evidenze diverse.) Infatti in quanto il potere governativo nella sua completezza (3 rami) fa parte delle connotazioni indispensabili della Chiesa di Cristo, l’attuale configurazione della provincia non puô rappresentare la Chiesa a tutti gli effetti, perché — corne ne abbiamo riferito — essa non è in possesso di un organo proprio che assicurerebbe l’amministrazione con­tinua. Per conseguenza la provincia ecclesiastica, secondo la sua confi­gurazione attuale descritta dal CIC, non rappresenta quell’ecclesialità teologica (rispecchiante della Chiesa universale) ehe oggi è un carattere particolare delle Chiese «sui iuris». Non comporta invece difficoltà nei riguadi del carattere ecclesiale il fatto ehe la potestà superiore — al con­trario delle Chiese particolari costituite attorno ad un vescovo come per­sona fisica — in forma di riunioni sinodali, viene rappresentata sopratutto da un “insieme” di vescovi. Per trovarne un’analogia basta ri- ferire al Collegium Episcoporum.29) 6) Infine sembra ehe qui si debba fare ancora una nota. Infatti, bisog- na mettere in rilievo ehe l’interpretazione teologica dell’ecclesialità delle communità orientali cattoliche (e cioè il considerarle corne veri soggetti della comunione ecclesiale) non deve confondersi con la stabilité delle loro proprie strutture giuridiche nella costituzione della Chiesa (quasi at­tribuendo anche a quest’ultime una nécessité teologica paragonabile a quella dell’ufficio vescovile e petrino). L’importanza dei tre livelli certa­28 Cfr.: AA.VV., The Canon Law, Letter & Spirit. A Practical Guide to the Code of Canon Law, London 1995,243; MONETA, P., "La sede episcopale metropo- litana nel diritto canonico", in II diritto ecclesiastico 104 (1993) 94. 29 CCEO can. 49 — Collegium Episcoporum... una cum capite suo... subiectum quo­que supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam existit.

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