Folia Theologica 5. (1994)
Rinaldo Bertolino: L'obiezione di coscienza nello Stato e nella Chiesa
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA 51 re di obiezione quando ci sia il suo riconoscimento normativo; se ne è pretesa una qualche svalutazione di ordine etico con la sua istituzionaliz- zazione. Si è pariato anche di una «insidiosa cattura dei consenso».66 Mentre a me sembra ehe nell’apprezzamento di clausole diverse di cosci- enza si dia, per cost dire, null’altro ehe un riconoscimento ’fisiologico’, non ’traumatico’ dell’obiezione di coscienza. Se valore normale sono la coscienza, la sua libertà e la possibilité di obiezione, il riconoscimento normativo di prestazioni alternative, di regolamentazioni differenziate, rientra nell’orizzonte normale dell’ordinamento positivo contemporaneo: e sarà sempre la coscienza la realtà ultima di imputazione della disciplina appositamente prevista. Cos’altro è, se non la coscienza, la ragione di decisione deU’uomo res- ponsabile? E a cos’altro puè aspirare l’ordinamento positivo, se non a risposte, di coscienza, dei propri consociati, trasformando cost l’obbliga- zione giuridica nella sua consapevole osservanza politica? La strumentazione tecnica di cui il diritto moderno si è dotato per alleg- gerire i problemi della coscienza: l’apprestamento di una pluralité di alternative; la istituzionalizzazione di modi d’azione ’impersonali’; l’evita- re situazioni coattive, non preclude che il singolo consociato possa getta- re, nell’arengo della socialité, il proprio io: la propria coscienza. Una disciplina di graduazione deli’obiezione non sembra sminuire, proprio per l’importanza e la «significativité del valore in gioco», il doveroso riconoscimento al «valore della coscienza quale permanente fonte di ve- rifica, di dubbio, ed appunto di obiezione verso istituzioni e leggi».67 La disciplina ehe riconosce le obiezioni di coscienza moderne più ehe farle secundum legem, quasi svilendole a mera opzione, constata ch’esse sono gia tali, per sé, conformi alio jus. Corrisponde inoltre appieno alia ’ragi- onevolezza’ del diritto, intesa nel suo senso oggettivo: quando esso, cioè, si presta a essere sottomesso a esigenze di «composizione e apertura»; quando «non è chiuso alla coesistenza pluralistica».68 Sempre che, nello Stato pluralista costituzionale come nella Chiesa, la coscienza dell’uomo ehe obietta sia un ’valore’; se le ragioni della sua 66 Cfr. V. TURCHI, Obiezione di coscienza e Stato democratico, cit. (nt. 9), p. 92. 67 V. POSSENTI, Suli'obiezione di coscienza, in Vita e Pensiero 1992 (n. 10), p. 670. 68 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit. (nt. 36), p. 204.