Folia Theologica 4. (1993)
Tamás Szabó: Il ruolo del Legato Pontificio Antonio Possevino nella fondazione del Seminario di Kolozsvár (1583)
152 T. SZABÓ nitum tempus permanent in seminario; 6. Seminarii administri et qui vocantur officiales; 7. Praefectus et ipsius gubernatio.33 Come principio per il regolamento della vita interiore ed esteriore del seminario deve essere la carità. La direzione deve scegliere tra i candidati con grande cura. Meglio accoglieme meno ma tali che si attengano alla disciplina. I poveri non devono pagare nulla, gli altri pagano secondo le possibilité dei genitori. L’età minima degli ammessi era 15 anni. Il modo dell’ammisione era simile a quello dei seminario di Vienna: prima l’alunno doveva andare a scuola, poi, per otto giomi, viveva separato dagli altri, e doveva studiare le leggi dei seminario. La terza parte delle direttive riguarda le dimissioni degli alunni ehe p. es. non si comportavano bene o soffrivano di qualche malattia incurabile. La dimissione doveva essere effettuata con la maggi- ore carità. P. Possevino affidö 1’amministrazione dei seminario ad un rettore ehe coordinava tutta la direzione. Da lui dipendeva il prefetto e il viceprefetto. Possevino ordinö ancora ehe si tenesse una ’Historia domus’ per registrare gli eventi più significativi nella vita dei seminario. Si doveva tenere in ordine il libro di cassa e il rettore fu tenuto a dare ogni mese un resoconto a Possevino. Nelle Leges... Possevino riassume, in 20 punti, i regolamenti più importanti ehe dovevano essere osservati nel seminario da parte degli scolari.34 P. es. il primo punto esige da loro, ehe öltre a osservare le leggi e le consuetudini del ginnasio (collegio) e dei seminario, sono tenuti ad una debita obbedienza, reverenza e amore verso il rettore ed il prefetto. Si prescrive lo studio diligente e le diverse preghiere e pratiche religiose ehe devono assolvere gli scolari. In diversi punti sono menzionate le regole di comportamento nel seminario, nella scuola e nella chiesa. Era prescritto l’uso della lingua latina nelle conversazioni salvo alcune eccezioni. A questi due regolamenti P. Possevino aggiunse ancora nello stesso anno di 1583 la „Formula Promissionis Alumnorum in Seminariis Pontificiis” e „Quae in Admittendis ad Seminarium Alumnis Servanda Erunt”.35 La prima è la consueta formula di giuramento prescritto per gli alunni dei collegi dei gesuiti. Nel secondo si descrive lo svolgimento praticodell’am33 Cf. MAH II424-431 34 Cf. MAH II432-436 35 I testi vedi in MAH II436-438