Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

122 PÉTER ERDŐ anche le parrocchie, siano riconosciute come tali anche davanti alio Stato. Ma ci sono degli Stati dove il funzionamento déllé persone giuridiche viene rego­­lato in modo minuzioso e burocratico. É un compito quasi impossibile per i parroci delle piccole parrocchie di amministrare tutto osservando ogni norma sia canonica, sia statale, soprattutto se non hanno i mezzi di impiegare dei laid esperti in questo campo. Alcune diocesi, per aiutare le parrocchie, impie­­gano nella curia diocesana alcuni commercialisti ed ingegneri per fare questo lavoro burocratico per le parrocchie ehe lo desiderano. Va precisato, comunque, ehe si tratta sempre di beni ecclesiastici, ossia di beni delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa (cfr. CIC, can. 1257, § 1). La Chiesa afferma “il suo diritto nativo indipendentemente dal potere civile di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini ehe le sono proprie” (CIC, can. 1254, § 1). Tali fini sono, soprattutto, il culto divino, il sostentamento del clero e degli altri ministri, Tesercizio dell’a­­postolato e della caritd (cfr. CIC, can. 1254, § 2). Qui, bisogna osservare ehe in condizioni di oppressione e di persecuzione, quando la capacitä giuridica della Chiesa o la sua proprietá non vengono riconosciute dallo Stato, bisogna svolgere certe attivitä con massima cautela, perché tutto dipende dalTintegritá morale di quelle persone che apparentemente nel loro proprio nome posseggo­­no o amministrano beni della Chiesa. Quando in Ungheriatra il 1950 e il 1990 sono state soppresse quasi tutti gli Istituti religiosi, alcuni religiosi sacerdoti o suore cercavano di salvare alcuni beni mobili del loro istituto. Per esempio un padre cistercense ha portato con sé, nel 1950, al momento della soppressione dall’abbazia a Zirc un bel tappeto persiano prezioso. Dopo egli divenne pro­fessore della facoltá di teológia a Budapest. II tappeto venne esteso nella sala nazionale, si considerano reciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto intemazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggettivitä». Accordo tra la San­ta Sede e la Repubblica Ceca sui regolamento dei rapporti reciproci (Praga 25 luglio 2002): Enchiridion dei Concordati, n. 5276, 2251, in attesa di ratifica. art. 3 §1: «La Chiesa cattolico-romana e la Chiesa cattolico-greca (in seguito solo la Chiesa cattolica) sono nella Repubblica Ceca persone giuridiche in conformitá alle norme interne della Chiesa cattolica e all’ordinamento giuridico della Repubblica Ceca». Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Ceca sul regolamento dei rapporti reciproci (Praga 25 luglio 2002): Enchiri­dion dei Concordati, n. 5278, 2252, in attesa di ratifica. Accordo di base con la Bosnia ed Erzegovina, art. 2 § 1: «Bosnia and Herzegovina recognizes the public juridical personality of the Catholic Church». Basic agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina (Sarajevo 19 April 2006): AAS 99 (2007) 939, entrato in vigore il 25 ottobre 2007. Accordo con Azerbaijan, art. 2: «The Republic of Azerbaijan recognizes and registers the juridi­cal personality of the Catholic Church, as well as of all its institutions established on the basis of the legislation of the Catholic Church, in conformity with the present Agreement». Agree­ment between The Holy See and the Republic of Azerbaijan on the juridical status of the Catho­lic Church in the Republic of Azerbaijan (Baku 29 April 2011): AAS 103 (2011) 528-529, entra­to in vigore 6 luglio 2011. Ringrazio sentitamente il Rev.do Zoltán Toman per avermi messo a disposizione questo elenco.

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