Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

L’ESPERIENZA CANONICA PER L’AMMINISTRAZIONE DI UNA DIOCESI 119 I giudici devono essere di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico. Tale condizione, perö, é necessaria per i giudici sacerdoti per la liceitá della loro nomina, mentre per i giudici laici é richiesta anche per la validitá. A que­sto criterio, il Vescovo diocesano non puö dispensare15. Un giudice laico non puö presiedere un collegio giudicante.16 Nel nuovo processo sulla nullitá del matrimonio deve giudicare un collegio di tre giudici ehe é presieduto da un giudice chierico, mentre gli altri giudici possono essere anche laici, persino ambedue (cfr. CIC, can. 1673n, § 3). Forme eminenti di cosiddetta sinodalitá sono nella diocesi gli organi di con­­sultazione collettiva. In alcune diocesi ci sono i capitoli cattedrali (dei cano­nici) i quali in poche diocesi dei mondo hanno conservato anche dei diritti speciali öltre alia loro funzione liturgica (cfr. per es. CIC, can. 502, § 3). Non si dimentichi perö che prima del Codice del 1983, essi fimzionavano come consiglio e senato del Vescovo e avevano un ruolo sia nell’amministrazione di certi beni, ehe nel govemo della diocesi soprattutto durante la vacanza della sede. Essi si rassomigliavano ai collegi di tutti i presbiteri della Chiesa locale ehe avevano una funzione importantissima nell’antichitä cristiana.17Nel Dirit­to Canonico latino vigente una funzione simile spetta al consiglio presbiterale (cfr. CIC, cann. 495-502). Tra i membri di questo consiglio, il Vescovo deve nominare alcuni sacerdoti, non meno di sei e non piü di dodici, ehe costitui­­scono per un quinquennio il collegio dei consultori (cfr. CIC, can. 502, § 1). A volte il Vescovo deve consultare il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori; l’Amministratore diocesano per certe decisioni ha bisogno anche del consenso di tale collegio (per es. CIC, can. 272 e can. 485). Se il Vescovo dopo un quinquennio non costituisce un nuovo collegio, il collegio dei consultori conserva le sue competenze finché non viene costituito il nuovo (cfr. CIC, can. 502, § 1). b. Unitá nell’amministrazione dei beni II Vescovo diocesano é rappresentante della diocesi nei negozi giuridici (cfr. CIC, can. 393). Provvidenzialmente e in base alia visione del Concilio Vaticano II, il Codice del 1983 stabilisce ehe la diocesi é una comunitä di fe­­deli (una porzione del popolo di Dio) (cfr. CIC, can. 369; Christus Dominus 11). Il Codice latino vigente afferma che le diocesi e le altre Chiese particolari sono ipso iure persone giuridiche (cfr. CIC, can. 373). Questo non era cost ovvio nel passato. Anche nel catasto di diversi paesi figura, per esempio, come proprietario di un immobile il Vescovado tale o TArcivescovado tale, ma 15 Cfr. Signatura Apostolica, Risposta particolare (1 feb. 1994). 16 Cfr. Signatura Apostolica, Decreto particolare (30 oct. 1997): Prot. N. 26882/96. 17 Cfr. Erdő, P., Lo Spirito deipresbiterio. Alcuni precedenti disciplinari e dottrinali deli’idea di “sinodalitá”, in Bulletin of Medieval Canon Law 36 (2019) 1-16. = Erdő, P., Il Diritto Cano­nico tra salvezza e realtá sociale, 423—439.

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