Folia Theologica et Canonica 11. 33/25 (2022)

Ius canonicum

112 PÉTER ERDŐ quindi non é una sovrastruttura nella Chiesa, ma appartiene organicamente alia sua realtä teologica e sociale.2 D’altronde il diritto canonico - sia quello latino universale ehe quello co­­mune delle Chiese cattoliche orientali - é un ordinamento giuridico primario3, il quale non riceve la sua esistenza o la sua forza vincolante dai rispettivi stati, quindi non é un semplice statuto di un’associazione. Tale sovranitä della Chie­sa nei suoi rapporti sociali intemi, tuttavia, deve essere operativa in contesto di diversi stati e di varie realtä sociali che possono rendere difficile o quasi impossibile la messa in pratica di certe norme dei diritto canonico. Cari confratelli vescovi, recentemente nominati! Non é facile la vostra mis­sione nel mondo di oggi, dove in certe parti ci sono atti di violenza contro i cattolici o contro la Chiesa o situazioni di persecuzione, ma dove anche nel mondo cosiddetto occidentale non mancano segni di oppressione o di cristiano­­fobia. Bisogna riconoscere, alio stesso tempo, che non abbiamo un assetto completo di norme canoniche per tali situazioni, ossia una regolamentazione compatta per lo stato di emergenza. E vero ehe anche le situazioni possono essere ben diverse, eppure dopo il cambiamento dei sistema nel mondo ex sovietico negli anni 1989-1991 cercavamo di raccogliere le esperienze giuri­­dico-canoniche ehe la Chiesa ha fatto in quelli paesi, ma non abbiamo riscon­­trato molto interessé in Occidente per questi temi. Piu conosciute sono le sto­­rie dei martiri, nelle quali si trovano comunque non di rado episodi ehe gettano luce agli impedimenti di funzionamento dei diritto canonico stesso. Resta chiaro pero ehe il diritto canonico é uno strumento forte delTunita e delTiden­­titá della Chiesa e ehe i vescovi sono particolarmente responsabili per la sua osservanza4. Sembra logico ehe per Tidoneitá di un candidato alPepiscopato si richiede ehe “abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teológia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalia Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline” (CIC can. 378, § 1, 5°). 2 Cfr. Ioannes Paulus II, Discorso di Giovanni Paolo IIper la presentazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (3 feb. 1983):A45 75 (1983)461: “Se la Chiesa - Corpo di Cristo-é com­pagine organizzata, se comprende in sé detta diversitá di membra e di funzioni, se ‘si riproduce’ nella molteplicitá delle Chiese particolari, allora tanto fitta é in essa la trama delle relazioni ehe il diritto c’é giá, non puö non esserci. Pario dei diritto inteso nella sua globalitá ed essenzialitá, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente canonico”. Vedi anche Fantappié, C., Ecclesiologia e canonistica, Venezia 2015. 357: “il diritto canonico é fattore costitutivo della Chiesa perché strettamente congiunto con la sua dimensione istituzio­­nale e normatíva”. 3 Cfr. Romano, S,,L’ordinamento giuridico, Firenze 1967 (1962). 141-143. 4 Cfr. CIC can. 392 - § 1. Poiché deve difendere l’unitá della Chiesa universale, il Vescovo é te­­nuto a promuovere la disciplina com une a tutta la Chiesa e percio a urgere 1’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.

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