Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Ius canonicum
96 JESU PUDUMAI DOSS, SDB Alcuni dei maggiori delitti riguardanti la cattiva gestione economica insieme alia possibile sanzione da irrogare, sono giá stati indicati nel Codice di Diritto Canonico del 1983:30 31 32 impedire 1’uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici (can. 1375: giustapena)-, alienare beni ecclesiastici senza la debita licenza (can. 1377: giusta pena-, BD31 83); donare o promettere o accettare doni per ottenere un’azione o un’omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa (can. 1386: giustapena); abusare della potestá ecclesiastica o dell’ufficio (can. 1389 §1\ privazione d’ufficio)-, per negligenza colpevole, porre o omettere illegittimamente con danno altrui un atto di potestá ecclesiastica, di ministero o di ufficio (can. 1389 §2: giusta pena)-, redigere o servirsi di un documento ecclesiastico falso o alterato, o alterare, distruggere o occultare un documento ecclesiastico autentico (can. 1391: giusta pena). Questi delitti generali sopramenzionati possono essere tradotti anche all’intemo degli istituti religiosi in vari crimini nelle circostanze particolari, siano essi commessi dagli stessi religiosi o dai superiori religiosi. La legge ecclesiastica indica vari aspetti di una corretta gestione economical soprattutto nel “Libro V -1 beni temporali della Chiesa” (cann. 1254- 1310). Si applicano queste normative anche agli Istituti religiosi, alie Province e alie Case, in quanto i beni ad essi appartenenti sono considerati “beni ecclesiastici” (cann. 635 §1, 634 §1, 1257 §1; BD 55-56).33 Inoltre, i superiori religiosi e gli economi devono sapere di essere solo “amministratori”34 dei beni ecclesiastici, posti sotto la loro custodia (cann. 1279 §1, 1281-1289, 636 §1). 30 Cf. Minambres, J., La responsabilita canonica degli amministratori dei beni della chiesa, in Ius Ecclesiae 27 (2015) 591-593. 31 Cf. C. pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Orient. Economia a servizio del carisma e della missione. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (6 ian. 2018) [= BD]. 32 La gestione finanziaria puö essere definita come l’esercizio appropriate del diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali (can. 1254). Tali atti devono aderire strettamente a tutte le legislazioni ecclesiastiche sui beni temporali, specialmente a quelle proposte nelle seguenti parti dei Codice di diritto canonico: “Libro V. I beni temporali della Chiesa” (cann. 1254-1310); “II consiglio per gli affari economici e 1’economo” (cann. 492-494) nell’ambito della “Curia diocesana”; “I beni temporali e la loro amministrazione” (cann. 614-640) negli “Istituti religiosi”. 33 “Tutti i beni temporali appartenenti alia Chiesa universale, alia Sede Apostolica e alie altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti” (can. 1257 §1). Poiché gli Istituti religiosi, le province e case religiose (can. 634 §1) sono “persone giuridiche pubbliche” (can. 116 §1), i loro beni temporali “sono beni ecclesiastici” (can. 635 §1; BD 15). Infatti, “l’ecclesialitá (...) deriva dalia destinazione ai fini propri della Chiesa” (Nota 1). Cf. Pontificio Consilium de Legum Textibus, Nota, La funzione dell ’autoritä ecclesiastica sui beni ecclesiastici (12 febr. 2004): Communicationes 36 (2004) 24-32 (= Nota). 341 seguenti sono considerati solo “amministratori”, siccome “laproprietá dei beni (...) appartiene alia persona giuridica ehe li ha legittimamente acquistati” (can. 1256): il Romano Pontefice, “il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici” (can. 1273); “chi réggé immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono” (can. 1279 § 1), come i superiori religiosi;