Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

96 JESU PUDUMAI DOSS, SDB Alcuni dei maggiori delitti riguardanti la cattiva gestione economica insie­­me alia possibile sanzione da irrogare, sono giá stati indicati nel Codice di Diritto Canonico del 1983:30 31 32 impedire 1’uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici (can. 1375: giustapena)-, alienare beni ecclesiastici senza la debita licenza (can. 1377: giusta pena-, BD31 83); donare o promettere o accet­­tare doni per ottenere un’azione o un’omissione illegale da chi esercita un in­­carico nella Chiesa (can. 1386: giustapena); abusare della potestá ecclesiasti­ca o dell’ufficio (can. 1389 §1\ privazione d’ufficio)-, per negligenza colpevole, porre o omettere illegittimamente con danno altrui un atto di potestá ecclesia­stica, di ministero o di ufficio (can. 1389 §2: giusta pena)-, redigere o servirsi di un documento ecclesiastico falso o alterato, o alterare, distruggere o occul­tare un documento ecclesiastico autentico (can. 1391: giusta pena). Questi delitti generali sopramenzionati possono essere tradotti anche all’intemo degli istituti religiosi in vari crimini nelle circostanze particolari, siano essi com­­messi dagli stessi religiosi o dai superiori religiosi. La legge ecclesiastica indica vari aspetti di una corretta gestione econo­mical soprattutto nel “Libro V -1 beni temporali della Chiesa” (cann. 1254- 1310). Si applicano queste normative anche agli Istituti religiosi, alie Province e alie Case, in quanto i beni ad essi appartenenti sono considerati “beni eccle­siastici” (cann. 635 §1, 634 §1, 1257 §1; BD 55-56).33 Inoltre, i superiori reli­giosi e gli economi devono sapere di essere solo “amministratori”34 dei beni ecclesiastici, posti sotto la loro custodia (cann. 1279 §1, 1281-1289, 636 §1). 30 Cf. Minambres, J., La responsabilita canonica degli amministratori dei beni della chiesa, in Ius Ecclesiae 27 (2015) 591-593. 31 Cf. C. pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, Orient. Econo­­mia a servizio del carisma e della missione. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (6 ian. 2018) [= BD]. 32 La gestione finanziaria puö essere definita come l’esercizio appropriate del diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali (can. 1254). Tali atti devono aderire stretta­­mente a tutte le legislazioni ecclesiastiche sui beni temporali, specialmente a quelle proposte nelle seguenti parti dei Codice di diritto canonico: “Libro V. I beni temporali della Chiesa” (cann. 1254-1310); “II consiglio per gli affari economici e 1’economo” (cann. 492-494) nell’am­­bito della “Curia diocesana”; “I beni temporali e la loro amministrazione” (cann. 614-640) negli “Istituti religiosi”. 33 “Tutti i beni temporali appartenenti alia Chiesa universale, alia Sede Apostolica e alie altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguen­ti, nonché dai propri statuti” (can. 1257 §1). Poiché gli Istituti religiosi, le province e case reli­giose (can. 634 §1) sono “persone giuridiche pubbliche” (can. 116 §1), i loro beni temporali “sono beni ecclesiastici” (can. 635 §1; BD 15). Infatti, “l’ecclesialitá (...) deriva dalia destina­­zione ai fini propri della Chiesa” (Nota 1). Cf. Pontificio Consilium de Legum Textibus, Nota, La funzione dell ’autoritä ecclesiastica sui beni ecclesiastici (12 febr. 2004): Communica­tiones 36 (2004) 24-32 (= Nota). 341 seguenti sono considerati solo “amministratori”, siccome “laproprietá dei beni (...) appartiene alia persona giuridica ehe li ha legittimamente acquistati” (can. 1256): il Romano Pontefice, “il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici” (can. 1273); “chi réggé imme­­diatamente la persona cui gli stessi beni appartengono” (can. 1279 § 1), come i superiori religiosi;

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