Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Recensions
RECENSIONS 295 liam Gager, criticando aspramente questo genere di spettacolo, e condannando il fatto ehe gli studenti, travestendosi sulla scena da donne (a queste ultime non era consentito di recitare), avrebbero violato le disposizioni della Sacra Scrittura (cf Dt 22, 5). Ma non erano solo questi gli argomenti di dissenso. Come serive efficacemente l’A. “II progressivo e articolato sviluppo della controversia, si era talmente ampliato da condurli a confrontarsi, attraverso un dibattito sempre piü aspro, sui terreno difficile e impervio che costituiva il fondamento delle loro divergenze: quello di determinare cioé, come aveva efficacemente scritto Gentili, 1’8 febbraio 1594, nella sua ultima epistola al Rainolds, chi fosse maggiormente competente, come teologo e come giurista, a occuparsi dei precetti divini relativi alle relazioni umane contenuti nelle Távolé della Legge: «Supradictae quaestiones, ut dixi, traxerunt ad alias, et illam grauissimam, si secunda tabula legum diuinarum ad nos jurisconsultos pertineat magis, quam ad uos theologos»” (p. X). Tema, quesfultimo - appena accennato da Gentili alTinizio della sua produzione scientifica (De legationibus, 1585), e progressivamente sviluppato nei suoi libri fino alie idee espresse nelTepistolario - nel quale si manifestava, come per le altre due questioni, un contrasto pressoché insanabile: il teologo, infatti, riassumendo sommariamente i termini della disputa, riteneva che 1’interpretazione dei testi sacri dovesse essere di sua esclusiva competenza, mentre il giurista riteneva ehe a lui spettasse 1’interpretazione delle questioni relative ai rapporti inter homines in foro estemo, lasciando ehe il teologo si occupasse degli stessi temi sotto il profilo della “conscientia pura et interior”. L’edizione dell’epistolario é corredata, a pié di pagina, da un apparato di note - frutto indiscutibile di un lungo e paziente lavoro - nel quale si individuano tutte le fonti utilizzate (con l’ulteriore difficoltá rappresentata dal fatto ehe il giurista italiano, a differenza dei teologo puritano, non indica mai le sue fonti), i rinvii alie opere e alie lettere precedent, le numerose connessioni testuali con alcune opere pubblicate da Gentili successivamente: elemento, quesfultimo, di particolare importanza, perché Minnucci dimostra nellTntroduzione ehe le epistole costituirono un vero e proprio serbatoio di idee che i I Gentili riutilizzerá nella stesura dei De actoribus e dei De abusu mendaci (1599), e del I Libro dei De nuptiis (1601): una parte delTopera, quest’ultima, nella quale 1’esule italiano ridisegna il ruolo de\V interpres iuris nella mutata realtá politica, sociale e religiosa dell’etá moderna, rivendicando, ancora una volta, Timportanza e il ruolo della sua funzione di giurista attraverso un’espressione molto simile al Silete theologi in munere alieno dei De iure belli: Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam (De nuptiis, I. V). Attraverso la scrittura del I Libro dei De nuptiis, che puö essere considerato alia stregua di una vera e propria teória generale dei diritto, mettendo a frutto quanto aveva giá scritto nelle epistole indirizzate al Rainolds, Alberico Gentili supera definitivamente i convincimenti ehe, alTinizio della sua esperienza