Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)
Recensions
286 RECENSIONS ridotto all’essere di una realtá inanimata, ma é propria dell’essere umano che é chiamato ad agire nella libertá che le é propria in quanto essere finito e ehe quindi mai pótra essere pensata ed esercitata come illimitata. Invece, rimane interessante quanto l’A. serivé riguardo alia peculiaritá e alle potenzialitá del diritto canonico: “Eppure rimane il fatto ehe l’ordinamento canonico presenta degli istituti peculiari che da sempre affascinano i cultori del diritto per la loro capacitä di cogliere il dinamismo della vita rispetto alia fissitá della legge positiva; e pertanto non sara del tutto avventato ipotizzare ehe nella legge canonica, sia de iure condito che de iure condendo, si possa trovare una singolare attuazione di quella forma teologale della legge postulata da Giuseppe Angelini nella sua antropologia drammatica: nel senso ehe 1’ordinamento canonico sarebbe un inveramento singolare e possiamo dire anche esemplare della legge nella sua forma archetipale, in quanto piü di altri ordinamenti sostiene 1’agire umano senza costringerlo in modo aprioristico ed intellettualistico. (...) 1’ordinamento canonico rimane il sistema giuridico proprio della Chiesa, dunque valido per i fedeli ehe oggi sono minoranza in un contesto secolarizzato e pluralista. E tuttavia nella comparazione dei sistemi giuridici la singolaritá della legge canonica puö illuminare la produzione e l’ermeneutica delle leggi secolari, aiutando a governare le odierne tensioni ehe contrappongono bene privato e bene pubblico, diritti individuali e doveri sociali, norme positive e giustizia trascendente. Alio stesso tempo, e per certi versi aneor prima, 1’ipotesi di riconoscere nella legge canonica una singolare attuazione della forma teologale della legge puö dare maggior concretezza all’azione della Chiesa, abilitandola meglio ad aiutare le coscienze dei fedeli ehe cercano vie praticabili di obbedienza cristiana anche nei mutati contesti culturali di oggi: infatti il rinnovato incontro tra diritto canonico e prassi pastorale, sulla base di un comune fondamento teologico che ha preso in seria considerazione le radicali trasformazioni antropologiche odieme, non puö che essere salutare per rendere attuale ed efficace 1’annuncio del Vangelo. A1 fine di verificare tale ipotesi é perö necessario premettere alcune considerazioni generali sulla legge canonica, cosi come si configura oggi nella Chiesa cattolica. La sua tendenziale omologazione alia legge secolare e la rinnovata consapevolezza della sua singolaritá sono state messe a terna negli ultimi cento anni, determinandone la percezione e la pratica, ma anche evidenziando un difetto di elaborazione teorica fondamentale ehe oggi chiede di essere colmato” (pp. 88-89). Sottolineando, a ragione, ehe tutto questo trova il suo senso e il suo valore anche per il diritto secolare, non solo nell’ipotesi dell 'etsi Deus non daretur, ma anche in un certo qual modo veluti si Deus daretur, convinzione ehe viene ripetutamente sottolineata (cf pp. 13; 71; 105; 200). Senza alcun dubbio, come evidenzia lo stesso Angelini: “Il progetto ehe sta alia base della ricerca di Elio Dotto é assai ambizioso. Mi riferisco al suo progetto di elaborare una fondazione teologica della legge canonica. Piü precisa-