Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Presentazione del volume

275 PRESENTAZIONE: PÉTER ERDŐ, IL DIRITTO CANONICO... strativo, ehe sappiamo essere largamente applicato per molteplici motivi - no­­nostante la netta preferenza dei Legislatore per quello giudiziale l’autore ne deserive in modo conciso, ma molto utile, lo svolgimento, riferendosi alia prassi e anticipando alcune indicazioni ehe ora troviamo riportate nel Vademe­­cum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, emanato dalia Congregazione per la Dottrina della Fede il 16 luglio 2020; ad esempio, öve si menziona l’opportunitá ehe Fimputato sia assistito da un avvocato, pur non essendo prevista la figura del difensore nel processo stragiudiziale. Da notare che il rispetto del diritto di difesa, anche in tale procedura, é stato marcato dalia recente riforma del Libro VI del CIC: al can. 1342, ehe contempla la possibilitá di celebrare il processo penale in via amministrativa quando ricorrano giuste cause, é stato aggiunto Finciso: «osservato il can. 1720 specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell’animo di chi emette il decreto a norma dei can. 1608». Tale via processuale non deve infatti associarsi ad una giustizia piú sbrigativa e meno garantista. L’ultimo intervento inserito nell’opera concerne la nuova regolamentazione dei processo matrimoniale in conseguenza dei motu proprio dei 2015 di papa Francesco Mitis iudex Dominus Iesus, per la Chiesa latina, e Mitis et miseri­cors Iesu per le Chiese cattoliche orientali. Öltre all'abolizione della c.d. dop­­pia conforme, che ha ridotto notevolmente la durata processuale, il Mitis iudex disciplina l’importanza ehe i processi matrimoniale siano trattati dai tribunali diocesani, piú vicini ai fedeli, piuttosto ehe davanti a quelli regionali. L’impat­­to di questo indirizzo é stato piú radicale in Italia rispetto al Paese natio dei cardinale poiché da noi i tribunali regionali, introdotti per le cause matrimo­niali dal motu proprio Qua cura di Pio XI, hanno esercitato un ruolo prepon­­derante nella trattazione di questi procedimenti; 1’Ungheria non ha visto in­­vece la costituzione di tribunali regionali, pertanto la competenza di quelli diocesani é rimasta invariata, aggiungendo la possibilitá di celebrare il proces­so in forma brevior. L’autore si sofferma nel descrivere accuratamente i requi­siti formali e materiali di questa tipológia processuale, secondo le indicazioni dei suddetti motu proprio e delle annesse regole procedurali, nonché del sus­­sidio applicativo della Rota Romana. I principali capi di nullitä ehe possono seguire la procedura abbreviata rimangono sostanzialmente quelli legati alia simulazione dei consenso riguardo alie proprietá essenziali dei matrimonio, sulla quale puó influire anche la mancanza di fede dei nubendi ma senza esser­­ne mai per se stessa causa di invaliditá, né motivo sufficiente; ad essi si ag­­giungono il dolo, il vis et metus per estorcere il consenso e la mancanza d’uso di ragione, comprovata da documenti medici. A questo proposito, si condivide pienamente la posizione del card. Erdő secondo cui in tale ambito si colloca certamente 1’incapacita di cui al can. 1095 n. 1 CIC, ovvero 1’insufficiente uso di ragione, ma non sembrano rientrare invece i casi di grave difetto di discre-

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