Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

LA PARROCCHIA NELLA NUOVA ISTRUZIONE... 201 roco non esercita da solo la cura pastorale che gli é affidata, ma si deve servire di collaboratori (ministri ordinati e laici). Questi brevi cenni indicano come la “cura pastorale” sia una realtá articola­­ta. Nel CIC troviamo tre schemi grazié ai quali articolare questa collaborazio­­ne nella cura pastorale: i primi due riguardano essenzialmente i presbiteri col­laboratori dei parroco; il terzo, invece, diaconi, religiosi e laici. 11 primo schema é quello tradizionale di parroco con vicario/i parrocchia­­le/i. Va rilevato come la figura dei vicario parrocchiale e, di conseguenza il suo rapporto con il parroco, sia stata profondamente rinnovata alia luce della teo­lógia del presbiterio del Vaticano II. Il vicario nel CIC vigente viene presenta­­to come un collaboratore dei parroco, uguale a lui in dignitá: infatti, prima di ogni distinzione dovuta a diverse competenze giuridiche, va sottolineata la comune partecipazione all’ordine sacerdotale. 11 vicario poi non é a servizio dei parroco, ma della parrocchia. In questo senso non é privo di significato il cambiamento terminologico: non piú “vicario cooperatore” come nel CIC 1917 ma “vicario parrocchiale”. La subordinazione, di natura giuridica e quin­­di secondaria rispetto alPuguaglianza sacramentale, non impedisce la corre­­sponsabilitá. Le espressioni usate dal CIC per affermare la comune responsa­­bilitá di parroco e vicario sono inequivocabili. Il can. 545 dice che il vicario é partecipe della sollecitudine del parroco mediante iniziative programmate con lui e sotto la sua autoritá. Il can. 548, dopo aver ricordato al vicario parrocchia­le di riferire regolarmente al parroco delle proprie iniziative, conclude “in modo ehe il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alia cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti”32/ ritengo che quest’ultima fräse renda bene il senso della comune responsabilitá, pur nella diversitá delle competenze giuridiche. L’impostazione nuova dei CIC non é stata sempre e dovunque pienamente percepita e tuttora rimane, in qualche parte, come offuscata da una tradizione molto diversa, ehe faceva dei vicario un ministero di rango inferiore, affidato esclusivamente ai presbiteri piú giovani, quasi punto di passaggio obbligato verso 1’ufficio di parroco. Non sembra inutile interrogarsi se, una volta purifi­cata dai ricordi dei passato, questa figura non potrebbe essere utilmente ripro­­posta, in una nuova configurazione della parrocchia, per valorizzare compe­tenze di presbiteri non piú giovani (o ehe comunque non si sentono di assumere la responsabilitá di parroco) ma ehe possono validamente collabora­re nella cura pastorale lasciando ad un altro presbitero la responsabilitá ultima della conduzione della parrocchia33. 32 Cfr. il testo latino recita: cuius simul sunt sponsores. 33 In tal senso si possono leggere le indicazioni contenute nei nn. 72-74: “quando lo richiede il bene dei fedeli, il parroco che ha raggiunto i 75 anni di etá, accolga 1’invito ehe il Vescovo dio­­cesano puö rivolgergli a rinunciare alia parrocchia (...) In ogni caso, al fine di evitare una conce­­zione funzionalistica dei ministero, prima di accettare la rinuncia, il Vescovo diocesano ponde-

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