Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

192 FILIPPO IANNONE, O.CARM. pastorale: vicario parrocchiale, diaconi, persone consacrate, laici, h) organis­mi parrocchiali di corresponsabilitä. Non é un manuale di diritto sulla parrocchia, comprensivo di tutti gli aspet­­ti relativi a tale istituzione, ma intende dare indicazioni su quei punti ehe, - a partire dall’esperienza e dall’ascolto dei Vescovi, - a giudizio della Congrega­­zione, si sono rivelati problematici, oppure di dubbia interpretazione. II Documento, destinato alia Chiesa universale richiede una sana e graduale “inculturazione” nei diversi territori, caratterizzati da tradizioni e situazioni differenti, nel rispetto dell’unitä della Chiesa, che sempre deve essere a cuore di ogni Pastore. La diversitá delle situazioni socio-pastorali e culturali esige talora ehe le Conferenze Episcopali siano chiamate a legiferare* 10 il, ma cio deve avvenire in modo da non confliggere con le leggi universali, rispetto alie qua­li la conformitá delle leggi particolari é richiesta, come é noto, ad validitatem (cfr. can. 135, §2 CIC)11. Una necessitá giuridica questa che deriva dalle esi­­genze di comunione tra Chiese locali e Chiesa universale. II fine di una istru­­zione, quindi anche di quella in esame, é di rafforzare l’unitá intomo ai punti essenziali, accogliendo per il resto la legittima diversitá di storia ecclesiale locale, con la connessa peculiare sensibilitá e cultura. Interessante ancora ai fini di una corretta comprensione dei profil i canonisti­­ci dei nostro testo é l’attenzione alie fonti utilizzate nella sua stesura. Esso intende realizzare una sintesi, adeguata alfattuale contesto ecclesiale, di due precedenti documenti, Pistruzione II Presbitero, Pastore e Guida della Comu­­nitá Parrocchiale, emanata dallo stesso Dicastero il 4 agosto 200212 e Pistru­zione interdicasteriale “Su alcune questioni circa la collaborazione dei Fedeli Laici al Ministero dei Sacerdoti Ecclesiae de mysterio”, dei 15 agosto 199713, ma soprattutto, esso richiama e ripropone il Direttorio “Apostolorum Succes­circa la presenza dei pastore, non pótra programmare piani di evangelizzazione di ampio respiro e si dovrá limitare a una pastorale di conservazione» (n. 75). 10 Si vedano ad esempio i canoni 535 §1 e 538 §1.11 Codice, tra 1’altro, lascia al diritto particoiare il compito di dare norme circa la costituzione e il funzionamento dei raggruppamenti parroc­chiali e dei consigli parrocchiali. 11 II canone stabilisce che «da parte dei legislatore inferiore non puö essere data validamente una legge contraria al diritto superiore». 12 Cfr. Enchiridion Vaticanum XXI. 499-551. 131 Dicasteri interessati sono stati: Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per 1’Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Societä di Vita Apostolica, Pontificio Con­siglio per 1’interpretazione dei Testi Legislativi (Cfr. Enchiridion Vaticanum XVI. 548-607).

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