Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Recensions

RECENSIONS 325 come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13, 34)’ (LG 9b), per cui anche i do­­veri di giustizia in senso giuridico derivanti dall'esistenza di quel Popolo costi­­tuiscono esigenze dell’amore cristiano. Ciö non vuol dire ehe nell’ambito cano­nico si verifichi una sorta di identificazione tra giustizia e caritä, contraria alia reale complessitä dell'esperienza interpersonale ecclesiale, ehe distingue tra ciö ehe é dovuto a qualcuno come suo diritto e ciö che viene dato gratuitamente come dono. (...) in ogni caso si da sempre la] prioritä operativa della giustizia come primordiale manifestazione di caritä, e la medesima prioritä etica e salvi­fica della caritä”19. Cap. XVI: I rapporti tra la Chiesa e la societä civile: In nota l’A. spiega la scelta usare societä civile al posto di comunitä politica2". Questo per mettere in evidenza ehe la questione giuridica fondamentale riguarda la dimensione civile dei diritti ecclesiali delle persone e delle istituzioni legate alia Chiesa. Alla tu­tela e promozione di tali diritti nella societä civile servono i rapporti istituzio­­nali tra Chiesa e soggetti politici di vario livello, eventualmente con accordi. La sostanza di questa materia é giuridica e solo secondariamente politica, in quanto il bene comune tanto della Chiesa quanto della societä civile richiede il concorso delle autoritä rispettive per attuare il riconoscimento e la tutela di quei diritti. Secondo il liberalismo laicista piü rigoroso, la Chiesa non ha un vero ordina­­mento giuridico, non potendosi dire in nessun senso giuridicamente sovrana o indipendente nel suo ambito. “Infatti, sotto il profilo giuridico, ehe tende ad essere identificato con quello delle norme del diritto statale, la Chiesa appare come un’associazione, cui lo Stato riconosce ed attribuisce personalitä giuridi­ca. Viene naturalmente negata ogni competenza veramente giuridica dell auto­ritä ecclesiastica, anche nei riguardi dei propri fedeli 21. Quindi, si sostiene la sola validitä del matrimonio civile e rifiuto di riconoscere qualsiasi forma di quello religioso. Ugualmente interessante l’annotazione circa la differenza tra sana autonó­mia e la separazione tra Stato e Chiesa frutto dell’impostazione laicista. Diver­so il modello USA al momento dell’indipendenza nel 1776 e nel I emendamen­­to del 1791 ehe vieta alio Stato di assumere una religione o di proibirla22. 19 Vol. 11.441. 20 Cf vol. II. 683, nota 1. 21 Vol. II. 694. 22 Cf vol. II. 695-696.

Next

/
Thumbnails
Contents