Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

294 JOAQUÍN SEDANO ai testi paolini (cf ITim 3,2; ITim 6) Graziano richiama dei candidati che siano sobri e non dati al vino15. Lo stesso problema va di nuovo trattato in modo piü dettagliato altrove (D.44), dove si ricorda che la ghiottoneria porta facilmente alia lussuria. Ma, senza dubbio, la qualitä morale in cui insistono maggiormente i testi del­la tradizione canonica é la castitä. In generale, l’ordinazione sacerdotale é vietata per coloro che non hanno condotto una vita pura in passato16. Numerose sono le misure prudenziali che, in tal senso, sono state proposte dalia tradizione cristiana fin dai primi ordinamenti ecclesiastici, come evitare dai chierici la smodata familiaritä con le donne, anche con le loro consanguinee (D.34 c. 1). Anche i divieti, per l’accesso al sacerdozio, a coloro che si uniscono con prosti­tute o con donne diverse dalia propria moglie. II motivo di non ammettere al sa­cerdozio a queste persone é iI serio dubbio che tali candidati presentano a con­­durre una vita di castitä e la continenza17. I divieti in questo senso si moltiplicano. Neanche devono accedere agli ordi­ni sacri quelli che hanno sposato una donna non vergine (D.34 c.9), o il marito di una moglie adultera (D.34 cc.l 1-12), o quello ehe prende per moglie una donna ripudiata, prostituta, vedova, serva o attrice in spettacoli pubblici (D.34 cc.9 e 15). Tuttavia, questi divieti non sono assoluti, perché nel corso della storia sono stati ordinati sacerdoti che nella loro vita passata non vivevano la castitä. Gra­ziano, ancora una volta concorda i testi discordanti, cioé spiega perché in simili situazioni vengono prese diverse decisioni. Qui applica la coniugazione di due principi ehe fin dall’XI secolo - specialmente in autori come Ivo de Chartres e Algerio de Liege18 - erano stati usati per cercare l’armonia dei testi: cioé, la misericordia per un lato e la giustizia o il rigore per l'altro. Chi deve applicare una norma lo fa, delle volte, inspirato dalia misericordia, altre volte applicando rigorosamente il diritto. La scelta di ciascuna di queste vie dipende dalle diver­se circostanze, luoghi e persone. Inoltre, naturalmente, dalia fiducia che il can-15 Lo stesso Graziano spiega cosa si intende per vinolentus: “Quod autem uinolentus esse prohibe­tur, non semel, sed frequenter uino repletus debet intelligi”: D.35 dac. 1. 16 “Idem (Urbanus II) Meldensi sinodo presidens ait [cap. 3], Nemo ad sacrum ordinem permitta­tur accedere, nisi aut uirgo, aut probatae castitatis, et qui usque ad subdiaconatum unicam et uir­­ginem uxorem habuerit”: D.32 c.12. 17 “Quod ergo de pellice et meretrice apud Gregorium et Innocentium scribitur, propter spem futu­rae incontinentiae constitutum esse creditur, quia difficile continentiam seruat, qui se illicito concubitu maculare non metuit”: D.34 dpc.8. 18 Vide Somerville, R. - Brasington, B. C., Prefaces to Canon Law Books in Latin Christianity. Selected translations, 500-1245, New Haven-London 1998. 132-158, 165-169. Brasington, B. C., Ways of Mercy. The Prologue oflvo of Chartres. Edition and analysis, Munster 2005. Kretzschmar, R. (Hrsg.), Alger von Lüttichs Traktat “De misericordia et iustitia Ein kano­­nistischer Konkordanzversuch aus der Zeit des Investiturstreits. Untersuchungen und Edition. Sigmaringen 1985.

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