Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
204 BRUNO ESPOSITO, O P. ardua la sua comprensione e giustificazione. A mio sommesso avviso, in ogni caso, le singole Facoltä dovranno continuare a richiedere, cosa ehe d’altronde mi risulta sia avvenuta fino ad oggi, la cosiddetta tesina per la Licenza, questo per evitare un domani problemi agli studenti che potrebbero vedersi non riconosciuto il grado accademico dalle autoritä civili, proprio per detta mancanza nel curriculo degli studi. L’ultima annotazione ehe mi sembra importante porre riguarda il titolo di Dottorato. In ogni caso bisognerebbe avere il coraggio di riservare il Dottorato per l’insegnamento e non richiederlo per altri compiti ed uffici (per es. qual é i I senso di richiedere il Dottorato per chi é chiamato alia carriera diplomatica oppure ha scelto di fare l’avvocato?). La non osservanza di questo requisito, come giä sopra accennato, ha portato inevitabilmente all’abbassamento scientifico delle tesi di Dottorato e soprattutto si é finito per svuotare di contenuto e valore 10 stesso titolo. Percio, mi sembra importante richiedere il Dottorato solo per coloro ehe sono chiamati alia ricercaed alFinsegnamento a livello universitario e pensando strutturando il ciclo di Licenza come preparazione a livello di Laurea, che quindi da una formazione a livello scientifico ehe abilita a proseguire per 11 Dottorato, ed alio stesso tempo fornisce le conoscenze necessarie per essere preparati operatori dei diritto (giudici, avvocati, periti). Tutte le altre eventuali figure, dovrebbero essere pensate come “ausiliarie” e non sostitutive. 3. Titolo III-La Facoltä di Filosofia (Cost. Ap., Artt. 81-84) 44 * 44. Art. 64. § 1. La ricerca e I ’insegnamento della filosofia in una Facoltä ecclesiastica di Filosofia devono essere radicati “nel patrimonio filosofico perennemente valido ehe si e sviluppato lungo la storia, tenendo conto particolarmente delTopera di san Tommaso d'Aquino. Alio stesso tempo, la filosofia insegnata in una Facoltä ecclesiastica dovrä essere aperta ai contributi ehe le indagini piu recenti hanno fornito e continuatio ad apportare. Occorrerä sottolineare la dimensione sapienziale e metafisica della filosofia. § 2. Nel primo ciclo, la filosofia deve essere insegnata in modo tale ehe gli studenti ehe ricevono il Baccalaureate raggiungano una solida e coerente sintesi dottrinale, imparino ad esaminare ed a giudicare i diversi sistemi filosofici e si abituino ad una personale riflessione filosofica88. § 3. Se gli studenti dei primo ciclo degli studi teologici frequentano i corsi dei primo ciclo della Facoltä di Filosofia, si vigili ajfinché sia salvaguardata la specificitä del contenuto e dello scopo di ciascun percorso formativo. AI termine 88 Ripete sostanzialmente 1’Art. 59, § 1 di SCh/Ord.