Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

196 BRUNO ESPOSITO, O.P. 5. Titolo V- Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio (Cost. Ap., Art. 36) 20. Soppresso l’Art. 28 di SCh/Ord.: "In Statutis vel alio congruo Universitatis vel Facultatis documento tum Of­ficialium tum Administrorum iura et officia determinentur, eorumque partici­patio in vita communitatis universitariae”. 6. Titolo VI — L’OrdinamentodegliStudi (Cost. Ap., Artt. 37-44) 21. Art. 30. L’ordinamento degli studi necessita Tapprovazione dalia Congregati­one per I’Educatione Cattolica. 22. Art. 31. L’ordinamento degli studi delle singole Facoltä deve stabilire quali dis­cipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali. 23. Art. 32. Parimenti Vordinamento degli studi stabilisce le esercitazioni e i semi­nari ai quali gli studenti non soltanto devono essere presenti, ma anche parteci­­pare attivamente, cooperando con i compagni e preparando propri elaborati. 24. Art. 33, § 2. Una parte dei corsi pud essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se Tordinamento degli studi, approvato dalia Congregatione per 1’Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo parti­­colare circa gli esami. 25. Art. 34, § 1. Gli Statuti o i Regolamenti dell’Universitá o della Facoltä provve­­dano anche a stabilire in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudi­­zio sui candidati. 26 26. Soppresso 1’Art. 33 di SCh/Ord.: "Statuta ea quoque indicent studiorum curricula, quae in Facultate ad peculia­res fines stabiliter instituta sint, et diplomata, quae conferantur”.

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