Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...185 calaureato in Filosofia ottenuto in una Facoltá non ecclesiastica non costituisce ragione per dispensare completamente uno studente dai corsi filosofici del pri­mo ciclo nelle Facoltá teologiche. Le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un’or­­ganica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l’introduzione al metodo della ricerca scientifica. II ciclo si conclude col grado accademico di Baccalaureate o un altro conve­niente, da precisarsi negli Statuti della Facoltá. Rispetto all’omologo Art. 72, a) di SCh, qui abbiamo due novitä. La prima é una semplice indicazione, per omogeneitá con quanto scritto prima, riguardo alia durata del ciclo: sei semestri. Invece, la seconda novitä é una conseguenza della riforma delFordinamento degli studi nelle Facoltá di Filosofia62, ehe in questo articolo trova applicazione per il I ciclo déllé Facoltá teologiche. Qui mi sembra soprattutto interessante notare quanto viene detto riguardo al grado accademico di Baccalaureate conseguito presso una Facoltá non ecclesiastica, ritenuto non sufficiente per ammettere uno studente al I ciclo in ima Facoltá di Teológia. La ratio é evidentemente la diversitä di impostazione e di contenu­­ti proprie della Filosofia insegnata nelle Facoltá non ecclesiasdche. Quindi, anche il conseguimento di un'eventuale Laurea magistrale (cinque anni) in Fi­losofia presso una Facoltá non ecclesiastica non giustificherebbe una dispensa da tutti i corsi filosofici del I ciclo in Teológia. 2. Titolo II-La Facoltá di Diritto Canonico 29. Art. 78. Il curricolo degli studi di una Facoltá di Diritto Canonico comprende: a) il primo ciclo, da protrarsiper un biennio o quattro semestri, per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per co­­loro ehe giá hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica alio studio delle istituzioni di diritto canonico e a quelle discipline filoso­­fiche e teologiche ehe si richiedono per una formazione canonistica superiore; b) il secondo ciclo, ehe deve protrarsi per un triennio o sei semestri, dedicato alio studio piti approfondito dell’Ordinamento canonico in tutte le sue espres­­sioni, normative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi, e principalmente dei Codici della Chiesa latina o delle Chiese Orientali attraverso la trattazione 62 Cf Congregatio de Institutione Catholica, Decretum Ad operam intendens super reforma­tione studiorum ecclesiasticorum Philosophiae (28 ian. 2011): AAS 104 (2012) 218-234. D’ora in poi citata Ad operam. Infatti, nel Decreto si é riformato anche 1’Art. 72 di SCh, ehe riguarda­­va il curriculo degli studi della Facoltá di Teológia.

Next

/
Thumbnails
Contents