Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITA...179 15. Art. 44. Gli Statuti o i Regolamenti devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alia conces­sione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alia riduzione dello stesso curricolo degli studi. rispettando peraltro le disposizioni della Congrega­­zione per l’Educazione Cattolica. Alla luce dell’esperienza, poiché molte Facoltä, al fine di non appesantire gli Statuti, si sono date dei ‘Regolamenti’, ora é concessa concretamente la possi­­bilitä che siano questi a disciplinare i criteri per valutare gli studi svolti in altri centri e il loro valore in riferimento alia dispensa dalia frequenza o dagli esami per determinati corsi, oppure alia riduzione dello stesso curriculo degli studi, in tutto questo applicando quanto previsto al riguardo dalia Congregazione per l’Educazione Cattolica. Tenendo alio stesso tempo presente anche l’Art. 39 di VG, quando si parla della possibilitä di ‘riduzione dello stesso curriculo degli studi’, cio puö essere inteso, di fatto e se previsto, come diminuzione degli an­ni, e non solo delle singole discipline. 7. Titolo VII -1 Gradi Accademici ed altri titoli50 51 16. Art. 48. Nessuno puö conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alia Facoltä, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dali’ordinamento degli studi, e superato i relativi esami ed eventuali alt re mo­­dalitä di prova5'. Anche qui abbiamo il cambiamento da ‘Statuti’ a ‘ordinamento degli studi’, ma si aggiunge ehe l'ordinamento degli studi pub prevedere, öltre agli esami per 50 In SCh non si parlava di altri titoli, ma solo dei gradi accademici in quanto solo questi erano dis­ciplinati. 51 II presente articolo di fatto riprende la sostanza di SCh, Art. 49, § 1, mentre l’attuale Art. 49 di VG, ha solo due dei tre paragrafi dell’Art. 49 di SCh, in concreto i §§ 2-3. Quindi, nella versioné latina abbiamo: Art. 48. Nemo gradum academicum obtinere potest nisi Facultati fuerit rite adscriptus, studiorum curriculum ratione studiorum praescriptum absolverit, atque in examini­bus vel in aliis experiendi modis probatus fuerit; SCh, Art. 49, § 1. Nemo gradum academicum obtinere potest nisi Facultati fuerit rite adscriptus, studiorum curriculum Statutis praescriptum absolverit, atque in examinibus vel experimentis probatus fuerit (i corsivi sono dello scrivente). Rimane invariato l’obbligo di aver conseguito la Licenza per essere ammesso al ciclo di Dotto­­rato (cf VG, Art. 49, § 1). Nel caso contrario, 1’eventuale titolo di Dottore conseguito, dovrebbe essere annullato. Per quanto riguarda le condizioni per conseguire il Dottorato (cf VG, Art. 49, § 2), sarebbe stato proficuo, a mio sommesso avviso, richiedere anche 1’esperienza come “As­sistente” di un docente e quindi anche di dare prova di saper insegnare (cf VG, Art. 50; § 1).

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