Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÁ...177 11. Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltä circa l’ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltä. Per questo motivo, l’Universitä e le singole Facoltä predispongano i modi affinché gli studenti conoscano gli Statuti e i Regolamenti. Con 1'introduzione di questa aggiunta, si intende sensibilizzare le autoritä competenti ai diversi livelli e nelle diverse situazioni, a fare in modo ehe gli studenti possano conoscere i loro rispettivi doveri e diritti, contenuti negli Statuti e nei Regolamenti. Ovviamente, cio ehe viene richiesto qui non é solo un invito a mettere a disposizione degli studenti dette normative, ma che si ponga in essere quanto necessario affinché essi le conoscano effettivamente. Penso che uno dei momenti e modi potrebbe essere quello di prevedere una presentazione da parte degli studenti al momento della cosiddetta ‘giornata di accoglienza/orientamento’, ehe ormai é prevista da quasi tutti i centri accademici. In questo o in altro modo dovrebbe essere in ogni caso ricordato agli studenti che la conoscenza di detti documenti non costituisce soltanto un loro diritto, ma anche un loro preciso dovere. 5. Titolo V- Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Scrvizio41' 12. Art. 36, § 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l’Economo e altri che I’istituzione ritenga opportuni. I loro diritti e doveri devono essere stabiliti negli Statuti o nei Regolamenti. In SCh, nel medesimo Titolo V, ehe era denominato De Officialibus et Administris, vi erano due articoli distinti: il 36 trattava degli Officiali, e il 37 dei personale ausiliario (addetti alia vigilanza, alia tutela delFordine e altre incombenze). Ora, curiosamente, pur essendo stato soppresso 1'Art. 37, nel Titolo si continua a indicare il personale amministrativo e di servizio, anche se nel rivisto Art. 36, § 2 si paria soltanto degli ‘Officiali’ e solo genericamente di ‘altri’: presupponendo altri Officiali? Quindi, si deve considerare il personale amministrativo e di servizio Officiali? Purtroppo, le Norme Applicative non potranno aiutare a dare una risposta a queste domande, per il semplice fatto ehe, diversamente che in SCh/Ord., esse non prevedono, come spiegheremo in seguito, piü nulla al riguardo. Sarebbe auspicabile che nelFimmediato futuro, soprattutto approfittando della redazione dei nuovi Statuti, la Congregazione per 1’Educa- 49 49 In SCh: Gli Officiali ed il Personale Ausiliario.