Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

174 BRUNO ESPOSITO, O.P. Sia nell’evoluzione storica411, sia ancor piü nella vigente disciplina, la disere­­zionalitä puö dirsi legittima solo ed esclusivamente in riferimento ai precisi re­quisiti di legittimita dell’atto di conferma e di avvenuta elezione accettata: requisiti legislativamente previsti, ossia quelli indicati nel CCEO al can. 960. § 1 e, ancora piü chiaramente, nel CIC al can. 149, § 1, richiamato dal can. 179. § 1: “Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149. § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit". Dunque, due soli sono i presupposti entro i quali 1’atto di conferma puö dirsi legittimo e la discrezionalitä non essere arbitrio: a) forma di elezione; b) idoneitd del presentato ex can. 149, § 1. D’altra parte, dopo l'elezione ritualmente accet­tata, il candidato ottiene uno ius ad rem, giä pacificamente riconosciuto sotto Ia previgente normatíva da probatissima doctrina: “Quae necessario ex iustitia electo est concedendo legitimo tempore et loco, si neque in persona electa, ne­que in actu electionis vitium quoddam deprehendatur”40 41. Occorre precisare con chiarezza ehe alio ius ad rem corrisponde uno stringente obbligo, secondo gius­­tizia legale e distributiva, di confermare: obbligo ehe non é esposto all’arbitrio o alia discrezionalitä deH’autoritä superiore, e deve rispondere a positivi requi­siti precisati dal legislatore; quindi é un atto strettamente necessitato, e al quale corrisponde un preciso diritto soggettivo, rivendicabile e azionabile dall’interes­­sato: “Confirmatio non est actus arbitrii vel liberalitatis Superioris, sed profluit absolute a positiva iuris dispositione et imponitur ex iustitia legali et distributi­va', qua de causa merito dicitur ‘electionem esse actum voluntatis, confirmatio­nem autem actus necessitatis’”42. Ovviamente, come giä accennato, cio ehe ab­­biamo ricordato qui si applica anche quando l’autoritä chiamata a confermare - in questi casi, come nel caso di altri uffici - sia diversa dalia Congregazione per 1'Educazione Cattolica. 7. Art. 20. § 1. Quando le Facoltä sono parte di un’Universitä ecclesiastica o di un’Universitá cattolica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportu­­namente il loro governo con quello dell’intera Universitä, in modo da promuo­­vere convenientemente il bene sia delle singole Facoltä che dell’Universitä. e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltä tra di loro. 40 Infatti, é nota la derivazione dell’istituto della conferma dal giuspatronato. La ratio dell’istituto. dunque, deriva da esigenze di regolamentazione di una realtä di contrapposizione tra l'autorila ecclesiastica e l’autoritä civile, nella quale l’autoritä che presentava, o quella presso la quale si formává la volontä inerente alia provvista di un ufficio ecclesiastico era esterna all’organizzazi­­one ecclesiastica: “(...) la presentazione é sorta nella storia della Chiesa come rimedio ad abusi di prepotenza di coloro ai quali in seguito si é ‘dovuto’ concedere il diritto di presentare". Minambres, J., La presentazione canonica, Milano 2000. 134. 41 Wernz, X. - Vidal, P., tus Canonicum, Romae 1923. 277, n. 266. 42 Palazzini, P., Dictionarium morale et canonicum, II. Romae 1965, voce “Electio”, 245.

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