Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
174 BRUNO ESPOSITO, O.P. Sia nell’evoluzione storica411, sia ancor piü nella vigente disciplina, la diserezionalitä puö dirsi legittima solo ed esclusivamente in riferimento ai precisi requisiti di legittimita dell’atto di conferma e di avvenuta elezione accettata: requisiti legislativamente previsti, ossia quelli indicati nel CCEO al can. 960. § 1 e, ancora piü chiaramente, nel CIC al can. 149, § 1, richiamato dal can. 179. § 1: “Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149. § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit". Dunque, due soli sono i presupposti entro i quali 1’atto di conferma puö dirsi legittimo e la discrezionalitä non essere arbitrio: a) forma di elezione; b) idoneitd del presentato ex can. 149, § 1. D’altra parte, dopo l'elezione ritualmente accettata, il candidato ottiene uno ius ad rem, giä pacificamente riconosciuto sotto Ia previgente normatíva da probatissima doctrina: “Quae necessario ex iustitia electo est concedendo legitimo tempore et loco, si neque in persona electa, neque in actu electionis vitium quoddam deprehendatur”40 41. Occorre precisare con chiarezza ehe alio ius ad rem corrisponde uno stringente obbligo, secondo giustizia legale e distributiva, di confermare: obbligo ehe non é esposto all’arbitrio o alia discrezionalitä deH’autoritä superiore, e deve rispondere a positivi requisiti precisati dal legislatore; quindi é un atto strettamente necessitato, e al quale corrisponde un preciso diritto soggettivo, rivendicabile e azionabile dall’interessato: “Confirmatio non est actus arbitrii vel liberalitatis Superioris, sed profluit absolute a positiva iuris dispositione et imponitur ex iustitia legali et distributiva', qua de causa merito dicitur ‘electionem esse actum voluntatis, confirmationem autem actus necessitatis’”42. Ovviamente, come giä accennato, cio ehe abbiamo ricordato qui si applica anche quando l’autoritä chiamata a confermare - in questi casi, come nel caso di altri uffici - sia diversa dalia Congregazione per 1'Educazione Cattolica. 7. Art. 20. § 1. Quando le Facoltä sono parte di un’Universitä ecclesiastica o di un’Universitá cattolica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell’intera Universitä, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltä che dell’Universitä. e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltä tra di loro. 40 Infatti, é nota la derivazione dell’istituto della conferma dal giuspatronato. La ratio dell’istituto. dunque, deriva da esigenze di regolamentazione di una realtä di contrapposizione tra l'autorila ecclesiastica e l’autoritä civile, nella quale l’autoritä che presentava, o quella presso la quale si formává la volontä inerente alia provvista di un ufficio ecclesiastico era esterna all’organizzazione ecclesiastica: “(...) la presentazione é sorta nella storia della Chiesa come rimedio ad abusi di prepotenza di coloro ai quali in seguito si é ‘dovuto’ concedere il diritto di presentare". Minambres, J., La presentazione canonica, Milano 2000. 134. 41 Wernz, X. - Vidal, P., tus Canonicum, Romae 1923. 277, n. 266. 42 Palazzini, P., Dictionarium morale et canonicum, II. Romae 1965, voce “Electio”, 245.