Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...169 anche una seria selezione tramite valutazioni oggettive negli esami, cosa ehe - per quanto mi risulta da un’esperienza diretta di tanti centri accademici, soprattutto romani - non sempre si riscontra. Dopo questo Proemio ehe, come si é visto, si pone quasi come un 'aggiornamento esplicativo’ rispetto a quello di SCh, la nuova Costituzione passa alle due parti normative. Poiché in esse il testo non fa altro, nella maggior parte dei casi, ehe ripetere nella sostanza quanto stabilito dalia precedente Costituzione, mi limitero: a) a presentare (in modo progressivo indicato con numeri arabi in grassetto) solo gli articoli ehe sono stati totalmente o parzialmente cambiari nel loro contenuto.; b) in entrambi i casi, detti cambiamenti saranno riconoscibili in quanto riportati in corsivo; c) ad ogni articolo presentato, seguirä un breve commento. Invece, non riporterö le diverse aggiunte che semplicemente aggiornano le note con riferimenti a documenti pubblicati dopo la promulgazione di SCh (per esempio, Pastor bonus e CIC/83, CCEO ecc.). Lo stesso metodo sarä seguito per le Ordinationes, salvo che per queste, daro un commento iniziale e poi indichero semplicemente i cambiamenti. I. Parte Prima: Norme comuni 1. Titolo I: Natura efinalitä delle Universitä e Facoltä Ecclesiastiche 1. Art. 2, § 2. Esse possono es sere un’Universitä o Facoltä ecclesiastica ‘sui iuris’, una Facoltä ecclesiastica all'interno di un’Universitä cattolica oppure una Facoltä ecclesiastica all’interno di un’altra Universitä. Questo § 2 é completamente nuovo, ma non fa altro che specificare ulteriormente quanto é stato giä stabilito nel § 1 riguardo all’autoritä competente e alia natura delle Universitä e Facoltä ecclesiastiche. Quindi, si possono dare tre diverse tipologie: 1) Universitä o Facoltä ecclesiastiche indipendenti; 2) una Facoltä ecclesiastica che insieme ad altre costituisce una Universitä cattolica, recependo cosi quanto stabilito nella Cost. Ap. di san Giovanni Paolo II sulle Universitä cattoliche29, Ex corde ecclesiae, art. 1, § 2; 3) una Facoltä ecclesias-29 Cf Ioannes Paulus II, Const. Ap. Ex corde ecclesiae de Universitatibus catholicis (15 aug. 1990): AAS 82 (1990) 1475-1509. D’ora in poi citata ECE.