Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

152 PETER ERDŐ che pur essendo divenuti cristiani, hanno poi continuato a sacrificare agli dei. Costoro - se avevano compiuto anche altri delitti - erano colpiti da una scomu­­nica ehe non poteva venire risolta neppure alia fine della loro vita19. Tutto cio. ovviamente, riguarda il nostro terna soltanto nel caso in cui questi ex sacerdoti pagani partecipavano a qualche grado nel clero cristiano. Un altro modo di fuggire dal clero - e non soltanto da un luogo concreto - poteva essere la scelta della vita monastica. Sotto tale pretesto, alcuni chierici lasciavano il loro servizio per poter vivere “licenziosamente”. La loro pena era. secondo il Concilio di Saragosa dei 380, l’espulsione dalia Chiesa2". Anche quelli ehe erano entrati nel servizio militare dopo il loro battesimo - cosa ehe sin dalia Pace Costantiniana non era generalmente proibita ai cristia­ni21 - non potevano diventare diaconi22, o se erano giä diaconi, presbiteri o ves­­covi e volevano restare nel servizio militare, allora dovevano essere deposti2'. Ugualmente dovevano abbandonare il ministero coloro ehe volevano continua­re o assumere l’attivitä di amministratori di beni secolari24 o di funzionari pubb­­lici25 26. Successivamente si dispose che i chierici, ehe avevano abbandonato il lo­ro ministero per seguire una carriera civile o militare, venissero scomunicati2'1. Eppure sembra ehe fosse piü frequente la fuga dei funzionari pubblici nel clero ehe la fuga dei chierici nell’esercito o negli uffici pubblici. Per questo nel seco­­lo IV e V vennero spesso ribaditi i divieti statali ed ecclesiali di assumere nel 19 Cone. Hűbérit, (ca. 306) c. 2. 20 Cone. Caesaraug. (380) c. 6. 21 Diversamente dalia situazione precedente, quando ai soldati cristiani la Chiesa vietava di ucci­­dere e di prestare il giuramento militare, e ai catecumeni ehe volevano servire come militari ne­­gava il battesimo; cf. Traditio Apostolica 16,8 e 10. 22 Cf. Cone. Tolet. (400) c. 8. 23 Can. Ap. 83. 24 Cone. Carth. (345-348) c. 6: Munier, Ch. (ed.), Concilia Africae A. 345-A. 525 (Corpus Chris­tianorum, Ser. Lat. 149), Turnholti 1974. 6: „aut clerici sint sine actionibus domorum aut acto­res sine officio clericorum”. 25 Can. Ap. 6. 26 Cone. Túron. (461) c. 5: Munier, Ch. (ed.), Concilia Africae, 145: „Si quis uero clericus, relicto officii sui ordine, laicam uoluerit agere uitam, uel se militiae tradiderit, excommunicationis poena feriatur”; cf. Cone. Andegav. (453) c. 7: Munier, Ch. (ed.), Concilia Africae, 138: „Clerici quo­que, qui relicto clero se ad saecularem militiam et ad laicos contulerint, non iniuste ab ecclesia quam relinquerunt amouentur”; si noti il senso ancora generico e non strettamente militare della parola militia; cfr. Noethlichs, K. L., Anspruch und Wirklichkeit. Fehlverhalten und Amts- Pflichtverletzungen des christlichen Klerus anhand der Konzilskanones des 4. bis 8. Jahrhun­derts, in Zeitschrift der Savignv-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 76 (1990) 1-61, 18.

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