Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa

CRITERI DI DISCERNIMENTO NELL’ATTIVITÀ NORMATIVA... 71 e gli svantaggi dei cambiamenti; il bisogno di formulare le norme in modo chiaro e vicino alla prassi'5. Sembra però che i metodi attualmente adottati dell’informazione giuridica, malgrado la rapida pubblicazione digitale dei cambiamenti normativi, non risultino sufficienti. Oltre a questi criteri, che ri­guardano piuttosto l'aspetto tecnico della legislazione, per misurare la giustizia del contenuto delle leggi in preparazione, bisogna conoscere l’insieme organi­co della vita della Chiesa, le molteplici situazioni delle sue comunità nel mondo e soprattutto le modalità con le quali la sua missione e dimensione teologica si esprime efficacemente nel mondo di oggi35 36. IV. Criteri di discernimento dell’attività giudiziale Il campo più tipico e tradizionalmente riconosciuto del discernimento governa­tivo è l’attività giudiziaria.37 38 Non è per caso che la parte del Codice di Diritto Canonico in cui si parla di più dell’attività di discernere e scegliere è proprio il Libro VII {De processibus)3S. Come abbiamo detto, i fedeli hanno il diritto di essere giudicati secondo le leggi “applicate con equità’’ (CIC Can. 221 § 2). Questo già significa che nemmeno nel diritto canonico codificato è considerata la decisione del giudice come il risultato di un sillogismo basato sulla lettera delle norme positive e sulla fattispecie descritta con categorie legali. L’applica­zione delle leggi da parte del giudice con equità richiede un profondo discerni­mento. L'equità stessa nel sistema del diritto canonico ha diversi significati. Può apparire come l’orizzonte supremo di tutta l'attività giuridica coincidendo con la giustizia39 * perfetta, la quale si faceva equivalere persino con Dio stesso {nihil enim aliud est aequitas quarti Deus).4" Ma l’equità significa anche un cri­35 Cfr. Welan, M., Gesetzgebung, in Klose, A. - Mantl, W. - Zsifkovits V. (Hrsg.), Katholisches Soziallexikon, Innsbruck-Wien-München-Graz-Köln. 1980. 937-949. specialmente 948. 36 Cfr. Erdő, P., Leggi ingiuste, 12. 37 Sul discernimento nel campo processuale vedi per. es. Di Bernardo. E., Il discernimento come struttura: il Processo, in Apollinaris 87 (2014) 527-550. Moneta, p.. Protagonismo delle parti e discernimento processuale, tra forma e sostanza, in Apollinaris 87 (2014) 607-626. 38 Cfr. Gherri, P., Discernere e scegliere 374 (con elenco dei rispettivi brani). 39 Vedi già Sant Isidoro di Siviglia, Etymologiarum libri XX, X, 7: Aequus est secundum natu­rami iustus dictus. San Isidoro de Sevilla, Etimologias (Edición bilingue, Oros Reta, J. - Marcos Casquero, M. A.) |Bibliteca de Autores Cristianos 4331, Madrid 1982, 804. 411 Fragmentum Pragense IV, 2: Fitting, H., Juristische Schriften des früheren Mittelalters, Halle 1876 (rist. Aalen 1965) 216. Cfr. Erdő, P., “Aequitas" im geltenden Kirchenrecht, in Folia Theologien 2 ( 1991 ) 109-118, specialmente 111. Brugnotto, G., L'"Aequitas canonica". Stu­dio e analisi de! concetto negli scritti di Enrico da Susa (Cardinal Ostiense) TTesi gregoriana, Seire di diritto canonico 401, Roma 1999. 74; vedi anche: Wichert, B„ Die Epikie bei Platon und Aristoteles, die Aquitas im römischen Recht und die christliche Misericordia - zu den Grund­lagen der „aequitas canonica” des Decretum Graticoli. Eine philospliisch-historische Unter­suchung (Pontifìcia Universitas Gregoriana, diss.), Roma 1991.

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