Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI... 207 un delitto che moralmente comporta un peccato grave, giuridicamente la pena corrispondente non viene applicata lasciando quasi intendere che la gravità è attenuata. Che avviene se per un delitto l'ordinamento canonico prevede sia una pena latae sententiae che una pena ferendae sententiae e il reo può invocare a suo fa­vore la sussistenza di una circostanza attenuante? Senz’altro il reo sarà esentato dalla pena latae sententiae, ma incorrerà nella pena ferendae sententiae che a sua volta dovrà essere mitigata29. Occorre ribadire che, qualora un soggetto che abbia commesso un delitto per il quale è prevista una pena latae sententiae è esentato da tale pena per il sussistere di una circostanza attenuante, questi ri­marrà purtuttavia colpevole e responsabile - non solo moralmente, ma anche giuridicamente - del delitto commesso, in quanto il disposto del can. 1324 § 3 esime dalla punibilità, ma lascia intatta la grave imputabilità del delitto. Conclusione Al termine di questo breve percorso mi par di dover affermare che il diritto pe­nale canonico si trova in un frangente storico in cui le previsioni dei redattori del CIC (1983) che peraltro hanno sottolineato aspetti molto importanti che ar­monizzano il diritto penale entro la missione pastorale della Chiesa, si imbatto­no ad esempio nella realtà del delitto di abuso di minori che sta catalizzando, insieme a tutti i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tutto il diritto penale ponendo condizioni ed esigenze ispirate non tanto alla be­nevolenza nei confronti di coloro che si sono macchiati di questi delitti ma, gi­ustamente, nei confronti delle vittime di questi abusi e dall’esigenza che tali crimini non si ripetano, tutelando fattivamente il bene di coloro che si rivolgo­no alla Chiesa e ai suoi ministri per ricevere la Parola di Dio e i sacramenti del­la salvezza. In questo senso le circostanze attenuanti paiono un po’ fuori luogo, nel caso di questi delitti, eppure esse esistono perché è necessario che sia accertata real­mente la verità e la responsabilità concreta in queste fattispecie delittuose di modo che la pena inflitta sia indirizzata alla salus animarum di cui ovviamente anche il reo è destinatario. 2V È il caso ad esempio di colui che usa violenza fisica contro il Sommo Pontefice. La pena previs­ta è quella della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. Ma se il reo è un chie­rico si può aggiungere, secondo la gravità del delitto, una altra pena (ferendae sententiae), non esclusa la dimissione dallo stato clericale (can. 1370). Qualora un chierico dovesse macchiarsi di tale delitto, potendo egli invocare una circostanza attenuante - ad esempio l’ebrietà colpevole - sarà esentato dalla pena latae sententiae, (cfr. can. 1324 § 1, n. 2° e can. 1324 § 3), ma non dal­la pena ferendae sententiae che dovrà purtuttavia essere mitigata o sostituita con una penitenza.

Next

/
Thumbnails
Contents