Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI... 201 punto di vista delia punibilità del delitto. In questo senso i canoni corrisponden­ti includono elementi certamente eterogenei che possono riguardare l'imputa­bilità, l’antigiuridicità od anche la scelta del legislatore di non punibilità o di punibilità ridotta (si pensi ad esempio alle norme riguardanti l’età del sogget­to), ma tecnicamente l’opzione pare giustificata perché in ultima analisi ciò che caratterizza il delitto da qualunque altro illecito giuridico è la sua punibilità os­sia l’applicazione di quella particolare sanzione che è la pena canonica. Benché il criterio espositivo sia cambiato, occorre dire che le circostanze at­tenuanti non hanno perlopiù subito variazioni di rilievo rispetto al codice prece­dente anche se ve ne sono di nuove. Tali attenuanti di cui al can. 1324 devono es­sere obbligatoriamente applicate dal giudice (a differenza ad esempio da quelle aggravanti che “possono” essere applicate e questo in forza del principio di mi­tezza e di benevolenza cui si è fatto cenno prima) - sedpoena lege veipmecepto statuta temperarí debet -il quale opererà così una riduzione di pena o addirittu­ra l’applicazione di una penitenza in sostituzione della pena stessa, “vel in eius locum ponitentia adhiberi” (cfr. can. 1324 § 1). La disciplina riguardante le circostanze attenuanti, si fonda sul fatto che l’imputabilità dell’atto può subire delle variazioni che, pur lasciandola grave, la attenuino, in quanto o il momento volitivo o quello intellettivo hanno subito delle diminuzioni. Quindi si tratta allora di circostanze che presuppongono l’imputabilità grave del soggetto e quindi l’esistenza del delitto, compresa la sua antigiuridicità. Le circostanze in questo caso diminuiscono l'imputabilità, pur lasciandola grave”. Si avrà di conseguenza un temperamento della punibi­lità, proprio perché l’imputabilità pur restando grave non è piena, in quanto ha subito delle diminuzioni. II. Alcune questioni interpretative delle circostanze attenuanti Senza dover entrare nell’analisi di tutte le circostanza attenuanti elencate nel can. 1324 § 1, ci si può soffermare su alcune questioni interpretative che mi paiono più rilevanti e che riguardano alcune di esse. Una è senz’altro quella posta dal can. 1324 § 1. n. 2°: “ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliumve simile mentis perturbationem . quae culpa- bilis fuerit”. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la mancanza di uso di ra­gione prevista come causa esimente dal can. 1323, n. 6° (che richiama anche questo canone) è colpevolmente dovuta al soggetto che volontariamente si è posto in questa situazione con ubriachezza, droga ecc. 22 22 De Paolis, V., Circostanze, Cause, in Corral Salvador, C. - De Paolis, V. - Ghirlanda, G-F. (a cura di), Nuovo Dizionario ili diritto canonico, Milano 1993. 178.

Next

/
Thumbnails
Contents