Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 183 2. Tipi, requisiti e fondamento della recidività Lungo la storia si riconoscono due forme diverse di recidività: a) generale, quando il reo commette un altro delitto di diverso genere del primo, b) speciale, quando il reo ricade in un delitto dello stesso tipo del primo35. Perché esista la recidività è necessario che si compiano certi requisiti senza i quali non si può riconoscere questo istituto36. In primo luogo, anche se sembra ovvio, deve esserci identità d’autore. La reincidenza non è determinata dalla presenza di complici, necessari o meno, basta che l'autore principale sia la stessa persona37. Un secondo requisito è che ci sia un delitto che ha ricevuto una condanna da parte dell’autorità ecclesiastica. Non interessa se il primo delitto sia stato condannato per mezzo di sentenza o di decreto, o se la sentenza sia stata costitutiva o dichiarativa, basta che sia stato oggetto di esame e di biasimo dal giudice o superiore. Tantomeno è importante che la pena del primo delitto sia stata resa effettiva totalmente o parzialmente3*. Come conseguenza il delitto tentato o frustrato (c. 1329) non deve essere considerato per determinare la reincidenza. Tantomeno quando si sono verificati, ad modum unius, diversi delitti ordinati gli uni agli altri39. In terzo luogo un secondo delitto il quale sia oggetto di un processo. A questo punto non possiamo non affrontare un problema previo riguardo al tipo di delitto che si deve considerare. Nel c. 2208 § 1 CIC (1917), espressamente si diceva che il secondo delitto doveva essere dello stesso genere del primo. Non si diceva che doveva esser uguale (due furti) ma dello stesso genere (di ordine sessuale, ad es.). Perché? Perché in questo modo era più facile verificare il terzo dei requisiti che era la pertinacia nella prava volontà. Il c. 1326 § 1 n°l, offre un testo leggermente diverso dal precedente, perché non determina esplicitamente a quale tipo di recidività si riferisca4''. Esaminando i diversi commentari sul canone ci troviamo con due posizioni diverse: A) Un primo gruppo afferma che non avendo scelto il codice il tipo specifico .’5 per M Conte A Coronata solo quella specifica si può considerare veramente recidività; cfr. Ins- titutiones luris Canonici, IV. (cfr. nt. 24), 46. 36 Si deve tener conto che questi requisiti si applicano tanto alla recidività specifica come generale; cfr. Roberti, S., De delictis et poenis (cfr. nt. 24), 178. 37 Non si darebbe nel caso in cui nel primo delitto il reo sia autore principale e nel secondo mero complice non necessario, perché questi non partecipa direttamente della volontà principale di delinquere ma soltanto è un aiuto. 38 Cfr. Wernz, F. X. - Vidal. P., tus Canonicum, VIL (cfr. nt. 25), 125. 37 Cfr. Calabrese, A., Diritto Penale Canonico (cfr. nt. 2), 78. In questo caso si tratta più di concorso reale o di accumulo di delitti. 411 In questo senso Borras, A.. Le nouveau droit ecclésial. Commentaire du code de droit canonique. Livre VL Paris 1990. 32.