Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

74 BRUNO ESPOSITO Dopo aver stabilito nel can. 1 l’ambito d’applicazione, la sola Chiesa latina, e nei cann. 2-3 il valore e la relazione del Codice del 1983 nei confronti rispet­tivamente delle leggi liturgiche e di quelle norme frutto di Convenzioni, stabilite dalla Santa Sede con le Nazioni e le altre Società politiche, vigenti all’entrata dello stesso Codice, il Legislatore nel can. 4, stabilisce i principi per determinare la continuità, ed a quali condizioni o meno, nel presente ordina­mento giuridico canonico dei cosiddetti diritti acquisiti e/o dei privilegi, entrati a far parte del patrimonio giuridico di un determinato soggetto2, prima del 27 novembre 1983. Quindi, il canone in oggetto, prende in esame la relazione che la normativa canonica promulgata stabilisce con due situazioni giuridiche, con­seguenze di diritti acquisiti o di privilegi, che, in una certa misura, hanno rice­vuto una nuova disciplina nella legislazione vigente. Situazioni giuridiche che devono perciò essere trattate in modo autonomo, in quanto distinte tanto per la loro strutturazione canonica che per la loro regolamentazione normativa3 4. Inoltre, è bene notare subito, le somiglianze e le differenze tra il can. 4 ed il can. 9. La somiglianza è data dalla finalità di entrambi: affermare la regola dell’irretroattività della legge ed allo stesso tempo Veccezione della retroat­tività nel caso sia espressamente/esplicitamente stabilita dalla legge (per giusti­ficati motivi e non per mero arbitrio). Le differenze sono date dalla prospettiva propria perseguita da ciascuno dei due canoni: nel can. 4 la regola e l’eccezione sono viste nella loro applicazione al soggetto titolare del diritto acquisito o del privilegio che possono essere “intaccati” dalla nuova legge; nel can. 9, la rego­la e l’eccezione sono viste dalla parte del Legislatore, interessando una delle caratteristiche della stessa legge: la volontà di disciplinare le situazioni future e rispettare, in generale, i fatti giuridici realizzati. Quindi, il can. 4 afferma il rispetto e la continuità degli effetti giuridici di fatti giuridici realizzati sotto l’impero della legislazione anteriore e perciò, in linea di principio, la non applicabilità della nuova legge; il can. 9 è invece applicabile a qualsiasi legge in quanto contiene un principio generale del diritto che deve essere chiaramente presente ed applicato dal Legislatore3. In ogni caso, come avremo occasione di notare, anche su questi punti, non c’è sempre stata unanimità in dottrina e nella prassi5. 2 Cf Naz, R., Droit acquis, in Dictionnaire de Droit Canonique, IV. Paris 1949. 1515. 3 Cf Calvo Espiga, A., Ambito de aplicación del ordenamiento eclesial (Cuestiones en torno a los seis primeros cánones del Código de Derecho Canónico), in Scriptorium Victoriense 33 (1986)368-369. 4 Cf Otaduy, J„ Cánones preliminares. Comentario c. 4, in Marzoa, A. - Miras, J. - Rodrí- guez-Ocaña, R. (dir.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, I. Pamplona 1996. 270. 5 Cf D’Angelo, S., 11 "Jus quaesitum’’ nel Diritto Canonico, in 11 Diritto Ecclesiastico 33 (1922/1) 4-5. Petroncelli, M., Il principio della non retroattività delle leggi in Diritto Cano­nico, Milano 1931.41-74.

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