Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

LA COMPRENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO... 197 che è stato da me stabilito con questo motu proprio, ordino che sia valido ed ef­ficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione»28. Queste espressioni, specialmente «anche se merite­vole di specialissima menzione» vengono abitualmente utilizzate dal legisla­tore quanto intende abrogare o derogare disposizioni contrarie particolari o speciali. Ad esempio quando Paolo VI ha riformato i privilegi circa la conces­sione del pallio ha utilizzato le stesse espressioni29. Ora, il can. 20 dice che «lex universali minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur». Conosciamo che expresse indica sia explicite che implicite. La questione che si è posta subito in Italia era la se­guente: la legge speciale data per l’Italia da Pio XI con il M.P. Qua Cura l'8 di­cembre 19383" con la quale si prescrivevano i tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale è stata abrogata o meno? E se non è stata abrogata, può il vescovo diocesano recedere dal Tribunale regionale senza do­ver ricorrere alla Santa Sede? Il motu proprio di Papa Francesco non diceva esplicitamente che quella legge speciale era soppressa! Si doveva considerare, allora, una abrogazione expresse ma implicitéi Il 13 ottobre 2015 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha reso nota sul sito del medesimo dicastero una risposta privata che, in quanto privata, non aveva valore inteipretativo ufficiale, tuttavia venne fatta conoscere perché oltre il richiedente anche altri potessero aver chiara la questione'1. Ci interessa l’ar­gomentazione. Si scrive: «A proposito delle fonti giuridiche da tener presenti nel problema posto, il can. 20 CIC, seguendo sostanzialmente il can. 22 Codex 1917. stabilisce che “lex univer­salis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse ca­veatur”». non essendo stato stabilito un modo diverso nella legge stessa. È stata opinione comune che la nuova legge sia entrata in vigore l’8 dicembre 2015, lo afferma pure il "Rescritto ex audientia” del 7 dicembre 2015; si noti, però, che l’entrata in vigore è avvenuta senza avere a disposizione un testo latino "certo” (tale possibilità non è garantita dalla pubblicazione in formato elettroni­co), cioè nella lingua che unicamente è considerata valida per i codici canonici vigenti. 2S II sito vaticano riporta una versione latina di motu proprio: «Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt. ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentioné dignis, non obstantibus» (www.vatican.va [accesso: 4 febbraio 2016]). 29 Paolo VI, Litt. Ap. M.P. Inter eximia ( 11 maggio 1978): AAS 70 (1978) 441-442, laddove affer­ma «Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris, motu proprio datis, decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentioné dignis, non obstantibus». AAS 30 (1938) 410-412. 31 Attualmente la lettera non è più reperibile nel sito www.delegumtextibus.va, ma essendo stata ripresa dal sito della Conferenza episcopale italiana si può leggere al seguente indirizzo: http:// www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_ CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_ pagina=75928&rifi=guest&rifp=guest [accesso: 4 febbraio 2016|.

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