Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)

IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015

LA COMPRENSIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO... 191 I. La tipologia dell’atto AMMINISTRATIVO rescrdto Il rescritto viene indicato, nella normativa più recente, quale arto amministra­tivo\ Esso, tuttavia, ha una tradizione molto antica. Esso si ispira al diritto ro­mano che conosceva il rescriptum principis con il quale l’imperatore risponde­va alle richieste di grazie e favori richieste dai sudditi5 6. A sua volta, esso aveva un antecedente negli psephismata greci, cioè decisioni presentate da un propo­nente e approvate da un’assemblea7 8 9 10. E opinione comune che il primo rescritto canonico di cui si abbia notizia cer­ta sia concesso da Papa Silicio al vescovo Imerio di Tarragona nel 385*. Fino alla prima codificazione canonica gli autori si richiamavano alla defini­zione di Enrico da Susa, meglio conosciuto come il cardinale Ostiense. Egli nella Summa Aurea scrive: «Quid dicatur rescripum. Quod ab apostolico rescribitur, ad consolationem |con­­sultationem?], <...> vel ad relationem <...>, vel ad conquestionem <...>, vel ad supplicationem <...>. Idem etiam, si proprio motu alicui, vel aliquibus corpori, vel collegio universitati, vel civitati, mandat aliquid vel indulget, quod facit ius spe­ciale in negotiis, et in personis, in quibus et inter quas promulgatur <.. .>».'* Più avanti l'Autore aggiunge: «Quis possit rescriptum concedere. Quiqumque potest constitutionem tacere (...). Patet ergo quod Papa in spiritualibus, Imperator in temporalibus rescriptum conce­dere potest. Sed vicarius domini Papae non potest ipsum concedere extra urbem».1“ Per il nostro Autore il rescritto è un atto compiuto, in senso generale, da chi ha fi autorità di emanare una costituzione. Quindi non si riferisce soltanto a ciò che noi oggi chiamiamo atto amministrativo ma più ampiamente può essere espres­sione dell’esercizio del governo che non esclude la potestà legislativa. 5 Sotto il titolo De rescriptis, al c. 36 del CIC (1917) non si offriva una definizione di rescritto ma semplicemente si affermava: «§1. Rescripta tum Sedis Apostolicae tum aliorum Ordinariorum impetran libere possunt ab omnibus qui expresse non prohibentur. § 2. Gratiae et dispensationes omne genus a Sede Apostolica concessae etiam censura, irretitis validae sunt, salvo praescripto can. 2265 § 2, 2275 n. 3, 2283». 6 Urrutia, F. X., Rescritto (Rescriptum), in Nuovo dizionario di diritto canonico, Cinisello Bal­samo 1993. 916. 7 Sono richiamate da Canosa, J., Rescripto, in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Dic­cionario General de Derecho Canónico, VI. Pamplona 2012. 953-954. 8 SiRlcio (papa), Epistola I, in Patrologia Latina, XII. 1151. 9 Henricus de Segusio (Hostiensis), Summa Aurea, lib. I. tit. de rescriptis et eorum interpreta­­tionihus, § I, Colonia 1512. 29. 10 Idem, 30.

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