Folia Theologica et Canonica 5. 27/19 (2016)
IUS CANONICUM - Giuliano Brugnotto, La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto alla luce dei carni. 36 e 17 del Codice di diritto canonico - Annotazioni sul rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015
LA COMPRENSIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO... 191 I. La tipologia dell’atto AMMINISTRATIVO rescrdto Il rescritto viene indicato, nella normativa più recente, quale arto amministrativo\ Esso, tuttavia, ha una tradizione molto antica. Esso si ispira al diritto romano che conosceva il rescriptum principis con il quale l’imperatore rispondeva alle richieste di grazie e favori richieste dai sudditi5 6. A sua volta, esso aveva un antecedente negli psephismata greci, cioè decisioni presentate da un proponente e approvate da un’assemblea7 8 9 10. E opinione comune che il primo rescritto canonico di cui si abbia notizia certa sia concesso da Papa Silicio al vescovo Imerio di Tarragona nel 385*. Fino alla prima codificazione canonica gli autori si richiamavano alla definizione di Enrico da Susa, meglio conosciuto come il cardinale Ostiense. Egli nella Summa Aurea scrive: «Quid dicatur rescripum. Quod ab apostolico rescribitur, ad consolationem |consultationem?], <...> vel ad relationem <...>, vel ad conquestionem <...>, vel ad supplicationem <...>. Idem etiam, si proprio motu alicui, vel aliquibus corpori, vel collegio universitati, vel civitati, mandat aliquid vel indulget, quod facit ius speciale in negotiis, et in personis, in quibus et inter quas promulgatur <.. .>».'* Più avanti l'Autore aggiunge: «Quis possit rescriptum concedere. Quiqumque potest constitutionem tacere (...). Patet ergo quod Papa in spiritualibus, Imperator in temporalibus rescriptum concedere potest. Sed vicarius domini Papae non potest ipsum concedere extra urbem».1“ Per il nostro Autore il rescritto è un atto compiuto, in senso generale, da chi ha fi autorità di emanare una costituzione. Quindi non si riferisce soltanto a ciò che noi oggi chiamiamo atto amministrativo ma più ampiamente può essere espressione dell’esercizio del governo che non esclude la potestà legislativa. 5 Sotto il titolo De rescriptis, al c. 36 del CIC (1917) non si offriva una definizione di rescritto ma semplicemente si affermava: «§1. Rescripta tum Sedis Apostolicae tum aliorum Ordinariorum impetran libere possunt ab omnibus qui expresse non prohibentur. § 2. Gratiae et dispensationes omne genus a Sede Apostolica concessae etiam censura, irretitis validae sunt, salvo praescripto can. 2265 § 2, 2275 n. 3, 2283». 6 Urrutia, F. X., Rescritto (Rescriptum), in Nuovo dizionario di diritto canonico, Cinisello Balsamo 1993. 916. 7 Sono richiamate da Canosa, J., Rescripto, in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario General de Derecho Canónico, VI. Pamplona 2012. 953-954. 8 SiRlcio (papa), Epistola I, in Patrologia Latina, XII. 1151. 9 Henricus de Segusio (Hostiensis), Summa Aurea, lib. I. tit. de rescriptis et eorum interpretationihus, § I, Colonia 1512. 29. 10 Idem, 30.