Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

236 JOAQUIN SEDANO culto, magistero) e che inoltre, riguardava, in parte, perfino più le persone che le cose-’1"5. Da canto suo il Wernz criticava come nel progetto di Codice, la gerarchia d’ordine scompariva nella parte destinata agli uffici e che si trattasse solamente della gerarchia di giurisdizione, lasciando così un'immagine della gerarchia sminuita, monca e unilaterale105 106 107 108. Un terzo punto di contrasto. Risulta evidente che ogni codificazione tende necessariamente ad esaltare il ruolo della lex scripta a scapito di altre fonti del diritto come la consuetudine. Come Falco rivelava, i postulati favorevoli alla codificazione nel seno del Vaticano I non si occuparono di questa fondamenta­le questione, e la desiderata uniformità di disciplina in tutta la Chiesa denota un notevole sfavore nei confronti degli usi, della legislazione particolare, dei pote­ri discrezionali deH'autorità e di tutti gli istituti in cui si manifesta la flessibilità e capacità del diritto della Chiesa di adattarsi alle più diverse circostanze di luogo e di tempo, quali Yaecpiitas, Yepikeia, la dispensario, la dissimulano, la gratia e la tale rant iami. Molti autori hanno messo in evidenza come queste no­zioni o istituzioni così centrali nella tradizione canonica sono stati ridotti nel codice ad un molo residuale1"“. Si potrebbero sviluppare molti altri spunti a proposito dell’ombre che la co­dificazione ha portato al diritto canonico, pero non è il mio proposito fare qui menzione di tutti. Basti quindi per concludere questo paragrafo l’accenno ad altri pericoli come: gli approcci positivistici, i difetti della rigidità, dell'eccessi­va centralizzazione che priva del legittimo pluralismo, della sopravvalutazione della dimensione giuridica della Chiesa, e della difficoltà di reagire alle diverse circostanze dei tempi e dei luoghi. Conclusione Il quadro appena delineato può sembrare piuttosto negativo, ma questo sarebbe un giudizio semplicistico e ingiusto. Innanzitutto va ricordato che con il Codice si è passati da un diritto confuso, incerto, invecchiato e frammentato, ad un di­ritto ordinato, consolidato, chiaro e certo; e che la codificazione ha significato una modernizzazione della forma e il contenuto del diritto canonico. Redaelli 105 Stickler, A.M., La funzione della scienza storica di diritto canonico nella codificazione pio- benedittina e per la riforma attuale del diritto canonico, in L’Année canonique 15 (1971) 529- 530. Cfr. anche Fant appiè, e., Chiesa romana e modernità giuridica, 1142-1145. 106 Citato da Feliciani, G., Gasparri et le droit de la codification, 31. 107 Cfr. Falco, M„ Introduzione allo studio deI "Codex luris Canonici", 97. Feliciani, G., Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, 19. 108 Cfr. per esempio: ibidem, 18-19 e 24—26; Feliciani, G., Gasparri et le droit de la codification, 30-31. Grossi, P., Novità e tradizione nel diritto sacro, 207-208. Redaelli, C., L’adozione del principio della codificazione, 325-326.

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