Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 231 Per Grossi il codice suppone il frutto di otto secoli di riflessione canonistica che risente anche delle sistemazioni razionalistiche post-tridentine e si può considerare il codice della tradizione canonistica, “legislazione posta al termine di un gigantesco imbuto storico a raccoglierne il messaggio nelle forme moder­ne d'un codice”78 79 80. Nonostante ciò, quest’autore fa anche riferimento al tributo che il diritto della Chiesa ha dovuto pagare al mito della codificazione, cioè, “un diritto ormai tutto identificato nella volontà statuale”78. Vediamo in concreto queste manifestazioni. /. / rischi della codificazione per la Chiesa Di fronte all’adozione dello strumento codice da parte del diritto della Chiesa, sorge connaturale la domanda: fino a che punto i fautori della codificazione era­no consapevoli delle implicazioni ideologiche dell’operazione culturale portata a termine. Per quanto riguarda il Concilio Vaticano I, non si osserva nei dibatti­ti la consapevolezza dei Padri di una specificità del diritto della Chiesa rispetto a quello degli Stati, e non sono neppure troppo coscienti dei rischi che può comportare per il diritto canonico l’accentuazione dell'uniformità e della lex scripta che si avrebbe con l’adozione della codificazione8". La stessa domanda è doverosa riguardo ai Papi Pio X e Benedetto XVI e il principale fautore del Codice, Gasparri. È molto verosimile che agli occhi di quest’ultimo il Codice sarebbe stato una prova di fronte allo Stato liberale della condizione della Chiesa come società giuridicamente perfetta81. E pare anche attestato che alla fine, la scelta per la codificazione fu intesa da parte dell’auto­rità ecclesiastica da una parte con una finalità pratica82, dall’altra come un’op­zione eminentemente tecnica, priva di qualsiasi implicazione di tipo ideologico o ecclesiologico83. 78 Grossi, P., Novità e tradizione nel diritto sacro. 199. 79 Grossi, P., Ancora sull'assolutismo giuridico (ossia: della ricchezza e della libertà dello stori­co de! diritto), in Studi in onore di Giorgio Berti, II, Napoli 2005. 1260. Il citato secondo As- TORRl, R., La canonistica di fronte al CIC17, 175. 80 Cfr. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codificazione de! diritto canonico, 79-80. Redael- li, C., L'adozione del principio della codificazione, 321-322. Il Sägmüllerpensava che la Chiesa non aveva sufficientemente riflettuto sul significato delle novità formali che doveva adoperare per la codificazione: cfr. Sägmüller, J. B., Die formelle Seite der Neukodifikation des kanoni­schen Rechts, in Theologische Quartalschrift 87 ( 1905) 418. 81 Cfr. Feliciani, G., Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, 33. 82 Cfr. per esempio: Carusi, E., Il cardinale Pietro Gasparri, in Studia et documenta históriáé et iuris 1 (1935) 459-461. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1145-1147. 83 Cft. Astorri, R., Il Concilio di Trento ne! pensiero dei canonisti tra Otto e Novecento, 553.

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