Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 221 Con questi parametri modernisti come trasfondo culturale del Codice di 1917, e tenendo a mente le condanne antimoderniste di Pio IX nel Syllabus (1864) e di Pio X nel decreto Lamentabili sane exitu e nell’enciclica Pascendi (entrambe del 1907), sorge pertanto naturale la domanda se il Codice del 17 non costituisca una vera e propria cesura con la precedente tradizione giuridica. Di seguito verrà mostrato come hanno avvertito la questione gli stessi protagonisti della codificazione. II. Fattibilità del progetto e contrasto dei modelli sistematici: COMPILAZIONE VERSO CODIFICAZIONE Le primi notizie riguardanti l'intenzione della Santa Sede di procedere ad una nuova riorganizzazione della disciplina ecclesiastica appaiono come conseguenza dell’invito di Papa Pio IX, nel dicembre 1864, a diversi organismi della curia romana a manifestare il loro parere circa l’opportunità di indire un nuovo concilio ecumenico. Alcune risposte dei cardinali sottolineano la necessità di una organica revisione della disciplina della Chiesa che la renda adeguata alle esigenze dei tempi. E anche diversi vescovi parlano specificamente di un codice che riunisca le leggi vigenti27. Queste molteplici richieste non ricevono molta attenzione da parte dalla commissione preparatoria per la disciplina. Dai verbali dei lavori, infatti, risulta che essa si limitò a prendere in considerazione il dubbio cerca se si “deva il concilio vaticano ordinare di restringere in un corso regolare de scienza tutto il diritto canonico”. La risposta fu chiara: “non esse interloquendum, seu negative”. Nonostante quest’atteggiamento negativo delle diverse commissioni preparatorie, l’esigenza di una codificazione venne riproposta nell’aula conciliare nel gennaio-febbraio 187028 29. E contemporaneamente vengono presentati a favore della codificazione numerosi postulati collettivi da trentasette vescovi napoletani, da undici francesi, da quindici tedeschi, dall’episcopato belga e altri. Queste richieste vengono esaminate nel febbraio-marzo del 1870 dalla congregazione “pro postulatis”, che decide di ammettere “ut ad summum pontificem deferre- tur” il postulato "de leges ecclesiastica in unum codicem redigendo”27. 27 Per tale questione si veda la esaustiva documentazione riportata da Giorgio Feliciani in II Concilio Vaticano ! e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, II, Milano 1982. 37-44. Sulla questione della codificazione in seno alla Chiesa vid. Redaelu, C., Codificazión [cuestión de la], in Diccionario General de Derecho Canonico, IL 189-196. 28 Sull’emergere dell’istanza di una codificazione nel Concilio Vaticano 1, si veda.: Falco, M., Introduzione allo studio del "Codex Iuris Canonici", 94-97. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico, 35-80. Motilla, A., La idea de la codificación en e! proceso de formáción del Codex de 1917, in lus Canonicum 28 (1988) 681-720. 29 Cfr. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano ! eia codificazione de! diritto canonico, 42-44.