Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Carlos José Errázuriz M., Sul rapporto tra teologia e Diritto canonico: il binomio dottrina-disciplina
SUL RAPPORTO TRA TEOLOGIA E DIRITTO CANONICO. .. 209 “disciplina” quella di ambito giuridico, consistente nel «complesso di norme giuridiche (legislative o convenzionali) regolanti una determinata materia» e «anche: singola norma o provvedimento, specie di natura restrittiva o repressiva», ed applica tale descrizione all’espressione «disciplina ecclesiastica», considerandola semplicemente come sinonimo di «diritto canonico»1’. Sotto il profilo giuridico, “disciplina” è quindi un termine incentrato sull’idea di norma o insieme di norme, il che facilmente può ingenerare la riduzione normativista del diritto, con una sfumatura d'indole restrittiva o repressiva. Siffatto normativismo si declina poi quasi sempre come positivismo: l’unica norma che viene ritenuta giuridica è quella posta dall’uomo. Le precisazioni canonistiche circa 1’esistenza del diritto divino sono certamente incorporate dalle stesse fonti giuridiche vigenti nella Chiesa e vengono riconosciute comunemente dalla dottrina canonica, ma non appaiono in grado di contenere in pratica la deriva positivistica. D’altra parte, nonostante la parola “disciplina” abbia un’origine che rimanda all’insegnamento e alla dottrina come ciò che s’insegna11 12 13 14 15, ci pare che il suo uso giuridico tenda a perdere il riferimento al sapere tramandato e perciò alla verità. Malgrado Giovanni Paolo I e San Giovanni Paolo II nei loro primi messaggi al mondo abbiano parlato, in modo molto positivo, della «grande disciplina della Chiesa»13, e la costituzione di promulgazione del Codice del 1983 abbia come incipit quello di Sacrae dis- ciplinae leges'*, sta di fatto che l’accostamento dell’aggettivo “grande” o “sacro” è efficace proprio perché di solito la disciplina viene reputata cosa piuttosto piccola o profana, quasi un male minore o un corpo estraneo da sopportare in virtù di un ordine di cui non si riesce a dare una giustificazione adeguata. Per questi motivi ritengo preferibile evitare di qualificare il diritto canonico sotto il profilo essenziale come disciplina della Chiesa, non perché sottovaluti le norme ma perché al contrario bisogna comprenderle e valorizzarle meglio, in relazione con un altro concetto che sia davvero centrale per cogliere il giuridico. Per penetrare nel rapporto tra dottrina e disciplina, superando le strettoie del positivismo, penso che la strada adeguata sia quella dell’idea di diritto (ius) come oggetto della giustizia (iustitìa), secondo la classica definizione ulpianea15. 11 Grande Dizionario della Lingua Italiana, IV. Torino 1971.607. 12 La voce latina disciplina deriva da discipulus, parola ritenuta dagli antichi affine a discere, imparare, apprendere: cfr. ibidem, 607. E interessante percorrere tutte le accezioni che vanno proprio dalTinsegnamento fino al complesso di norme, passando per la dottrina o scienza, le regole di comportamento, (’esercizio dell’autorità, il dominio su se stessi, le usanze, il castigo, lo strumento di penitenza, la fatica o molestia, ecc.: cfr. ibidem, 604-607. 13 Cfr. rispettivamente AAS 70 (1978) 695 e 924. 14 Iohannes Paulus II (25 ian. 1983). 15 Per un’esposizione d’indole elementare, ma molto efficace in quanto procede da un filosofo del diritto che ha assimilato profondamente quest’ottica, cfr. Hervada, J., Cos’è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico, Roma 2013.