Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?
LA FEDE COME REQUISITO. .. 171 rite del peccato, senza che storicamente si possa dare scissione alcuna tra la dimensione naturale e quella soprannaturale. L ’error fidei nel matrimonio è allora errore circa l’essenza naturale e non già errore sulle verità di fede che, non offerendo alla sostanza, non ha efficacia irritante il consenso matrimoniale1". Quindi, la Chiesa non ha potestà di aggiungere elementi consensuali ulteriori, o invalidare matrimoni nei quali la materia coniugale sia stata rettamente posta. La recezione consapevole o indiretta della teologia della natura pura, invece, rompe la descritta unitarietà del sistema, costituendo quel sostrato dottrinale sul quale si radicarono le tesi che giunsero a sostenere la separabilità tra contratto meramente naturale e sacramento, la ministerialità del sacerdote, nonché la necessità, anche per il matrimonio, de\Vintendo generalis interpretata quale intenzione sacramentale interna. IL Intenzione coniugale sacramentale interna e/o esterna, DEL SUSCIPIENTE E DEL MINISTRO20 21 Il problema dell’intenzione matrimoniale, allorché lo si è investigato nella sua esclusiva dimensione sacramentale (dunque collegata con la fede), ha sempre visto prioritariamente - se non esclusivamente - svolto, sia nella dottrina canonistica, sia in quella teologica, l’argomento dell’intenzione ministeriale e non già anche quello dell'intenzione di colui che riceve il sacramento (= suscipien- te)22. I motivi di tale argomentazione sono molteplici e sovente dati per acquisiti. Per il matrimonio è considerata necessaria l’intenzione almeno virtuale non già perché richiesta dalla qualità di suscipiente dei nubendi, bensì dalla qualità di ministro23. L’oggetto dell’intenzione, tuttavia, non è stato invero mai definito con pronuncia neppure proximo fidei da parte del magistero della Chiesa, e l’espressione intendő generalis faciendi id quodfacit Christus et Ecclesia ha visto anche una 20 S. Thomas, In IV Sem. D. 30, q.2, a.2, ad 2. 21 Gli sposi che contemporaneamente amministrano e ricevono il sacramento. 22 Cf Cappello, F., Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, I: De matrimonio, Augustae Tau- rinorum 1939. 35, n. 32. 23 “Verum quidem est, communiter auctores, praesertim veteres, requirere pro Poenitentia et Matrimonio intentionem actualem vel saltern virtualem. At, debita cum reverentia, animadvertimus, praefatos auctores non satis distinguere inter susceptionem sacramenti proprie dictam, eiusque confectionem. Sane dubitandum non est quin pro ineundo Matrimonio necessaria sit intentio saltern virtuális, at non quatenus nupturientes sacramentum suscipiunt, sed solum quatenus, ut- pote ministri, illud conficiunt” (Cappello, F„ Tractatus, 63, n. 73). In ordine alla sola volontà del suscipiente il matrimonio: “Pro Matrimonio, iuxta superior dicta (n. 73), requiritur in suscipiente, qua tali, intentio habitualis esplicita; non sufficit implicita, quia, cum agatur de novo statu vitae ineundo, cuius susceptio in generali alia voluntate nullatenus continetur, manifestum est, requiri expressam intentionem ilium amplectandi” (ibid., 63, n. 74).