Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?
LA FEDE COME REQUISITO... 165 sieme fino a quando “dura l’amore”, o addirittura che sia “matrimonio” anche l’unione tra persone dello stesso sesso. Frequentano i corsi prematrimoniali, rispondono alle domande loro poste dal parroco prima della celebrazione (cosiddetto processicolo), nella convinzione, molte volte, di dover espletare delle vuote incombenze burocratiche, non essendo assolutamente onesti, autocon- vincendosi che il tutto riguarda solo la propria coscienza, la sfera della loro vita privata. In altre parole, occorre mostrare che alla fine non è “in crisi il matrimonio”, ma che “ci sono molti matrimoni in crisi” in quanto detto istituto naturale, elevato da Cristo a sacramento, non è correttamente compreso e vissuto così come pensato nel piano creatore e redentore di Dio6. 3. San Tommaso ricorda che: “(...) non si deve mai mutare la legge umana, se non ne derivi da qualche parte un compenso per il bene comune, proporzionale al fatto che da questa parte viene menomato. E questo accade o per il fatto che dal nuovo statuto deriva una somma ed evidentissima utilità; o per il fatto che la legge consueta contiene una manifesta iniquità, o perché la sua osservanza è dannosa ai più. Di conseguenza l’esperto di diritto dice che ‘nell’istituzione di nuovi statuti, vi deve esser un’evidente utilità, per allontanarsi dal diritto che a lungo è stato considerato giusto” (S. Th., I—II, 97, 2 c.). 4. La legge umana deve comandare ciò che è giusto, retto e possibile far compiere ed osservare da parte della comunità, non solo fisicamente, ma anche moralmente. In linea di massima, le leggi che richiedono comportamenti “esigenti” si giustificano solo in nome del bene comune o nel caso si tratti di norme riguardanti un determinato stato di vita. Non bisogna mai dimenticare che la legge deve essere necessaria, o almeno utile, affinché la comunità possa raggiungere il suo fine (=bene comune attraverso la realizzazione di ciò che è giusto a tutti i livelli: naturale e soprannaturale), altrimenti non sarebbe né giusta, né razionale ed i soggetti non sarebbero di per sé obbligati ad osservarla. Ora ciò che è inutile di per sé non conduce al fine7. 5. Una regola fondamentale che deve essere seguita da coloro che hanno l’autorità di promulgare le leggi, in ordine al buon governo, è quella di dare poche leggi (necessarie, utili, certe, ecc.), altrimenti si corre il rischio di verificare quante siano vere le parole di Publio Cornelio Tacito: “Corruptissima re publica plurimae leges” (Annales, Libro III, 27). 6. Nella Lettera Ap., M.P., Omnium in mentem, del 26-X-2009, leggiamo: “Il Codice di Diritto Canonico stabilisce tuttavia che i fedeli, i quali si sono separati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa 6 Cf Antonelli, E., Crisi del Matrimonio & Eucarestia, Milano 2015. 7 Cf Chiappetta, L., Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, I. Libri I—Il (a cura di Catozzella, F. - Catta, A. -Izzi, C. - Sabbarese, L.), Bologna 201 !. 15-16.