Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Il parroco deve conoscere la lingua Dei fedeli - Osservazioni giuridico-canoniche a propositio delle Regole della Cancelleria (ss. XIV-XVI)
150 PETER CARD. ERDŐ cor più largo dei casi ribadendo che uno straniero, in base a questo privilegio non può ottenere nel regno nessun beneficio e non soltanto delle parrocchie senza il beneplacito del re, e questo vale anche per i cardinali. In questo ultimo punto egli contraddice il Gómez, almeno riguardo la Francia69 70. Aggiunge però che secondo il giudizio del senato, uno straniero che dopo la presa di possesso di un beneficio riceve una rispettiva lettera reale, può conservare il suo beneficio™. Rebuffi è d’accordo con Gómez nell’affermare che la regola si applica anche a quelli che ottengono il beneficio soltanto in commenda e che il beneficiato deve conoscere perfettamente e non soltanto per una certa parte la lingua locale71 72 73. Se la cura pastorale della parrocchia viene affidata ad un capitolo come collegio, non devono parlare tutti i membri la lingua del luogo del beneficio, ma basta che la conosca la persona che esercita realmente il lavoro pastorale (vica- rius perpetuus)11. È necessario però che il parroco capisca e parli sufficente- mente anche il latino. Se il vescovo non conosce il latino, deve essere deposto dal suo ufficio7'. L’autore francese ribadisce pure che non si può unire una chiesa che si trova nel regno con un’altra, la quale si trova invece all’estero, perché “(...) è interesse del re, della persona nominata e degli altri abitanti del regno che il denaro non venga portato fuori dal paese”. L’unificazione di diversi benefici che trasgredisce i confini del paese, non è possibile nemmeno attraverso la prescrizione74. La regola che originariamente si riferiva alle parrocchie e ad altri uffici che richiedono la cura pastorale, secondo l’autore, in Francia vale per tutti i benefici, cioè in quel paese gli stranieri non possono ottenere alcun beneficio senza il consenso del re75. Rimane ancora il problema delle differenze linguistiche all’interno del paese. Diversamente da Gómez, secondo il Rebuffi, basta che il beneficiato conosca 69 Ibidem (“Quod privilégium regni nedűm prohibet extero habere ecclesiam parrochialem. de qua haec regula loquitur, sed etiam alia quaecunque beneficia, ac alia bona, edam si illi fuissent Cardinales, sine Regis tarnen beneplacito, quamvis dictus Gomes hic q. 2. volens Cardinalibus favere, multa pro ipsis adduxerit, tarnen in Francia servatur quod dixi”). 70 Ibidem. Con riferimeto al proprio trattato sulla pacifica possessione: Rebuffus, P., Tractatus de pacifiaispossessoribus, n. 217: ed. Id„ Tractatus varit, Apud haeredes Gulielmi Rovilii, Lugdu- ni 1600. 271, dove osserva che anche il papa concede delle dispense all’età necessaria per l’ottenimento di un beneficio, se il candidato “è ben vestito o ricco o proviene da genitori ricchi o nobili”. 71 Rebuffus, Praxis beneficiorum. Reg. 20, glossa II, nn. 1-4: 382-383. 72 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossa IT, n. 6: 383. 73 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossa II, n. 7: 383 (“Episcopus ignorans Donatum de- ponitur in c. fi. de aetate et qualità. [X 1.14.15]”). 74 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossa II, n. 9: 383 (“non valebit unio ecclesiae Regni facta alteri extra regnum, quia régis interest, et nominatorum ac aliorum incolarum Regni, ne pecuniae extra Regnum transferantur, nec urta praescriptione iuvabitur talis unio”). 75 Rebuffus, Praxis beneficiorum, Reg. 20, glossali, n. 10: 383.