Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
228 HELMUTH PREE propri fedeli, escludendo tutti gli altri, i cattolici devono rispettare tale regola e in tal caso astenersi dal prendervi parte.54 Com’è ovvio, in questa fattispecie particolare non si applica la regola della prevalenza dell’ordinamento giuridico di quello che riceve il sacramento, ma di quello del ministro; neanche ricorriamo alla reciprocità. Invece, si decide sulla base del rispetto del rito proprio della Chiesa ortodossa. Quest’esempio dimostra molto chiaramente che ognuno dei principi sopra menzionati ha un suo campo d’applicazione ben delimitato. b) Ministro cattolico I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucarestia e della unzione degli infermi ai fedeli delle Chiese separate, a condizione che questi lo chiedano spontaneamente e siano ben disposti .55 Anche in questa fattispecie interecclesiale il principio della prevalenza dell’ordinamento giuridico di colui chi riceve il Sacramento, non si fa valere. Il diritto del ministro (cattolico) prevede tale possibilità, per causa della salus anima- rum, indipendentemente dal fatto, se la rispettiva Chiesa non cattolica permette ai suoi fedeli avvalersene. IV. Penitenza Fra le tante questioni interrituali ed interecclesiali che si pongono intorno al sacramento della Penitenza56 mi sia concesso di scegliere, come esempio, soltanto un problema interecclesiale al riguardo: la natura giuridica della potestà del confessore acattolico nelle fattispecie del pericolo di morte e in quella del c. 671 § 2 CCEO (c. 844 § 2 CIC). 54 Direttorio per l’applicazione, nr. 122, 124. Cfr. Pinto, P. V. (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 557. Geafaell, P., Rapporti tra Orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO, in Eastern Canon Law 1 (2012) 249-274, 270. Preda, R., La communicatio in sacris, 383-392. Erdő, P., Le liturgie orientali dopo la Sacrosanctum Concilium - Aspetti teologici e giuridici, in Folia Theologica et Canonica II (24/16) [2013] 147-158, 157s. 55 Cc. 671 § 3 CCEO, 844 § 3 CIC. Anche questa fattispecie presuppone la utilità spirituale e l’impossibilità di accedere al ministro proprio: Coccopalmerio, F., La ‘communicatio in sacris’ nel Codice del Diritto Canonico e negli altri documenti ecclesiali, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), La funzione di santificare della Chiesa, Milano 1995. 221-232 (230 s.); Direttorio per l’applicazione, nr. 131. Gefaell, P., Rapporti tra Orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO, 267s. 56 Cfr. Edrő, P., Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica, in Folia Canonica 3 (2000) 43-52. Lorusso, L., Gli Orientali, 189-204. Szabó, P., Coordinazione interecclesiale, 357-399.