Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

218 HELMUTH PREE Questo, tuttavia, non esclude che, tanto il Codice latino quanto quello orien­tale, permettano esplicitamente “che i fedeli ricevano alcuni sacramenti secon­do la liturgia di un’altra Chiesa sui iuris”'5, in determinati casi persino nelle Chiese orientali acattoliche15 16 (e conseguentemente secondo la liturgia di questa Chiesa acattolica). d) Celebrazione secondo il rito proprio del ministro Il ministro deve celebrare i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria ESI, a meno che dal diritto non sia disposto diversamente17 18 o non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica (c. 674 § 2 CCEO; cfr. c. 846 § 2 CIC). Questo principio vige anche tutte le volte che fedeli sono affi­dati alla cura del Gerarca o parroco di un’altra ESI a norma di cc. 38, 916 §§ 4 e 5 CCEO, ed anche nel caso in cui un ministro di una determinata ESI celebra i sacramenti per fedeli di un’altra Chiesa sui iuris.'* e) I sacramenti come divino deposito della Chiesa universale I sacramenti sono, per la loro intima natura19, gli stessi per la Chiesa universale e appartengono al divino deposito (c. 669 CCEO; c. 841 CIC). Non sono, per­ciò, proprietà o patrimonio particolare di nessuna ESI, ma appartengono alla sostanza del bene salvifico affidato alla Chiesa come tale per la salvezza degli uomini. “I doni rappresentati dai sacramenti sono stati destinati a tutti i fedeli, anzi potenzialmente a tutti gli uomini chiamati a essere battezzati.”20 Ne deriva “l’obbligo della Chiesa di celebrare ed amministrare i sacramenti e il corrispet­tivo diritto dei fedeli cristiani di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti pro­venienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti”21 (cc. 16 CCEO; 213 CIC). Su questa base il diritto canonico riconosce esplicitamente la valida ricezio­ne dei sacramenti (unica eccezione: matrimonio) da parte di tutti i fedeli (de­bitamente disposti) in qualunque rito cattolico (p.es. cc.923, 991 CIC; cc.722 § 15 Erdő, P„ Questioni interrituali, 17. Cfr., ad es.: cc. 923, 991, 1248 § 1 CIC; cc. 696 §§ 2 e 3; 722 § 4 CCEO. Anche c. 112 § 2 CIC presuppone tale legittima possibilità. 16 Cc. 671 § 2 CCEO; 844 § 2 CIC. Cfr. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio Canonico-pastorale, Roma 2007. 136s. 17 P. es. cc. 701 CCEO (concelebrazione), 746 § 2 CCEO (ordinazione episcopale). 18 P. es. cc. 677 § 1 CCEO (battesimo con la licenza del parroco o del Gerarca del luogo); 830 § 1 CCEO (matrimonio con la delega del parroco o del Gerarca del luogo: Pinto, P. V. (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 561. 19 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 26; cfr. anche Marsili, S., Sacramenti, in Sartore, D. -Triac- ca, A. M. (a cura di), Nuovo Dizionario di Liturgia, Milano 1988. 1186-1200. 20 Pighin, B. F., Diritto sacramentale, Venezia 2006. 26. 21 Pinto, P. V. (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 551 ; cfr. Salachas, D., Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Stu­dio teologico-giuridico comparativo, Bologna 1999. 27-33.

Next

/
Thumbnails
Contents