Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
216 HELMUTH PREE solennemente, che la Chiesa “omnes ritus legitime agnitos aequo iure atque honore habere, eosque in posterum servari et omnimode foveri velie”. Ne segue, a livello di diritto, l’uguaglianza giuridica di tutte le ESI cattoliche (cfr. c. 27 CCEO) inclusa la Chiesa Latina e dei loro riti (cfr. c. 28 CCEO). nei quali rientrano anche i loro ordinamenti giuridici (patrimonium disciplinare). Inoltre questa uguaglianza comporta “una presunzione a favore dell’uguale posizione giuridica nei rapporti interrituali di tutte le Chiese sui iuris. Ragion per cui se esiste una disuguaglianza giuridica a questo proposito, essa deve risultare espressamente e, in caso di dubbio, il testo va interpretato nel senso dell’uguaglianza”.4 Il solenne riconoscimento della competenza “di reggersi secondo le proprie discipline particolari” comporta implicitamente il dovere di “tener conto dell’osservanza attenta e rispettosa del principio di sussidiarietà, soprattutto nella sua dimensione giuridica”5. b) Il legame tra il fedele e la sua Chiesa sui iuris e il suo rito Ogni fedele cattolico, ovunque si trovi, è strettamente legato alla propria ESI e al rito (c. 28 CCEO), a cui appartiene, oltre al patrimonio liturgico, teologico e spirituale, anche quello disciplinare, cioè il proprio ordinamento giuridico.6 Questo legame si manifesta soprattutto nel fatto che un passaggio ad un’altra Chiesa sui iuris è validamente possibile soltanto entro limiti ristretti 7 e nella soggezione al diritto della propria Chiesa sui iuris anche nella diaspora8 e anche se sono affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra ESI (c. 38 CCEO) 4 Erdő, P., Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), in Folia Canonica 1 (1998) 9-35, 15; cfr. Erdő, P., Questioni interordinamentali tra la Chiesa latina e le Chiese cattoliche orientali, in Raad, E. (a cura di), Système juridique canonique, 29-36, 34. Loda, N., Uguale dignità teologica e giuridica delle chiese sui iuris, in Örülik, L. (a cura di), Nuove Terre e Nuove Chiese, 37-79. 5 Okulik, L., L’iniziazione cristiana dei fedeli di rito orientale nei territori della Chiesa latina, in Gruppo It aliano di Docenti di Diritto Canonico (a cura di), L’iniziazione cristiana, Milano 2009. 235-254, 254. 6 Giova però notare che i due Codici non rappresentano due ordinamenti giuridici ermeticamente separati l’uno dall’altro. Anzi, grazie al comune legislatore supremo nonché alla communio piena tra la Chiesa latina e le ESI orientali cattoliche, i due ordinamenti sono in una certa misura vicendevolmente permeabili, anche se il c. 1 dei due Codici produce una impressione diversa. Cfr. Erdő, P., Questioni interrituali, 10-14. 7 Cc. 112CIC; 31-34 CCEO; Rescriptum ex audientia SSmi. del 26.11.1992. AAS 85 (1993) 81 e il commento al riguardo di Canosa, J., La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1; 1° del Codice di Diritto Canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato, in lus Ecc- lesiae 5 (1993) 613-631. Szabó, P., L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettura dello ius vigens nella diaspora, in Gefaell, P. (a cura di), Cristiani orientali e pastori latini, 152-232. 8 A norma di cc. 150, 1491 CCEO. Cfr. Fürst, C. G., Die Bedeutung des Codex Canonum Ecclesiarum Orientali um für die ostkirchliche Diaspora, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 42(1993)345-375,357-363.